C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/01/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. RAS Commenda Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 24 del 21/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Malaspina Michele – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso A.S.D. RAS Commenda Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 24 del 21/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Malaspina Michele – Campionato Allievi Provinciale

La Società A.S.D. RAS Commenda ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo con Comunicato n. 24 del 21/12/2016, e relativa alla squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Malaspina Michele : “a fine gara, dopo il fischio finale, minacciava un giocatore avversario cercando di venire alle mani. I giocatori coinvolti venivano più volte fermati dai propri compagni perché intenti ad aizzare nuovamente gli animi”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società RAS Commenda; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prime cure in relazione all’episodio oggetto del giudizio che risulta congruo, per cui deve essere confermato; considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società RAS Commenda; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Malaspina Michele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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