C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 18/01/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Ramon 1980 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32 dell’11/1/2017 –Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Altivolese Maser‐Ramon 1980 del 21/12/2016; Ammenda € 60,00 carico Società; Inibizione sino al 24/1/2017 Tarraran Stefano dirigente accompagnatore – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso A.C.D. Ramon 1980 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32 dell’11/1/2017 –Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Altivolese MaserRamon 1980 del 21/12/2016; Ammenda 60,00 carico Società; Inibizione sino al 24/1/2017 Tarraran Stefano dirigente accompagnatore Campionato Juniores Provinciale

La Società A.C.D. Ramon 1980 ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso con Comunicato n. 32 dell’11/1/2017 e relative ai provvedimenti su indicati applicati a seguito della partecipazione irregolare del giocatore Beltrame Mirco alla gara oggi presa in esame. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.C.D. Ramon 1980; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; preso atto che la Società reclamante ha prodotto documentazione probatoria attestante il fatto che il giocatore Beltrame Mirco alla data della richiesta di tesseramento era orfano di padre; ritenuto, pertanto, che la sottoscrizione del modulo da parte della madre era senz’altro sufficiente ai fini della validità della presentazione della richiesta di tesseramento che risulta essere stato ratificato dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto a far data dal 10/9/2016 P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di accogliere il ricorso presentato dallA.C.D. Ramon 1980; di omologare la gara del 21/12/2016 con il risultato acquisito in campo : Altivolese Maser Ramon 1980 2 2; di annullare la sanzione dellammenda di 60,00 a carico della Società; di annullare la sanzione della inibizione fino al 24/1/2017 a carico del Sig. Tarraran Stefano; essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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