C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 08/02/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Per Santa Maria Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 42 dell’1/2/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Daminato Edward – Campionato di 3^ Categoria

Ricorso A.S.D. Per Santa Maria Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 42 dell’1/2/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Daminato Edward – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Per Santa Maria ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano con Comunicato n. 42 dell’1/2/2017 con la quale ha deciso la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Daminato Edward : “benché capitano e responsabile di un fallo di gioco, offendeva l’arbitro alla notifica della sua espulsione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Per Santa Maria; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; esaminato il rapporto di gara dal quale si evince chiaramente che la decisione di espellere il calciatore Daminato Edward è stata determinata da un intervento a piedi uniti sull’avversario e che pertanto la descrizione dell’episodio non può in alcun modo essere stata influenzata da eventi successivi e estranei alla partita; sentito, inoltre, per le vie brevi il direttore di gara che ha confermato che l’offesa “arbitro di merda” gli è stata rivolta dal calciatore Daminato Edward (riconoscibile in quanto capitano della squadra Per Santa Maria); tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera  di respingere il ricorso presentato dalla Società Per Santa Maria;  di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Daminato Edward;  di disporre laddebito della tassa reclamo non versata.

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