C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 15/02/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 dell’1/2/2017 del C.R.V. – Delibera rinuncia A.C.D. Treviso partita Treviso-Favaro 1948 del 29/1/2017 – Campionato di Eccellenza

Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 dell’1/2/2017 del C.R.V. – Delibera rinuncia A.C.D. Treviso partita Treviso-Favaro 1948 del 29/1/2017 – Campionato di Eccellenza

La Società A.S.D. Favaro 1948 ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 61 dell’1/2/2017 con la quale decideva i provvedimenti disciplinari da infliggere all’A.C.D. Treviso per aver rinunciato alla disputa della gara in oggetto, ritenendo “la sanzione inflitta incompleta” in primo grado e sollecitando a carico dell’A.C.D. Treviso l’applicazione di 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di Eccellenza 2016/17, come stabilito dall’art. 53, comma 2 delle N.O.I.F. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Vista la decisione di rettifica del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 6/2/2017 pagina 1681, inerente all’oggetto, dichiara non luogo a procedere. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare non luogo a procedere in ordine al ricorso dell’ASD Favaro 1948. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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