C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01/03/2017 – Delibera – Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 dell’8/2/2017 del C.R.V. – delibera ripetizione gara Garda – Olimpica Dossobuono del 22/1/2017 – Campionato di Promozione
Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 63 dell’8/2/2017 del C.R.V. – delibera ripetizione gara Garda – Olimpica Dossobuono del 22/1/2017 – Campionato di Promozione
La Società A.C. Garda ha preannunciato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 dell’8/2/2017, richiedendo copia degli atti ufficiali. L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto la reclamante non ha provveduto all’invio delle motivazioni, entro i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. Garda, per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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