C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01/03/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Pasquali Alberto – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Pasquali Alberto - Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S.D. Città di Mira ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 67 del 22/2/2017, con la quale ha Inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pasquali Alberto : “per gravi insulti e minacce rivolte all’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Città di Mira; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata effettuata in sede del rapporto di gara; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione all’episodio oggetto del giudizio che risulta congruo, per cui deve essere confermato P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Città di Mira; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pasquali Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.

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