C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08/03/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 45 del 15/2/2017 – Squalifica fino al 31/5/2017 giocatore Gavagnin Lorenzo – Campionato Allievi Provinciale La Società U.S.D. Città di Mira ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia con Comunicato n. 45 del 15/2/2017, con la quale ha Inflitto la sanzione della squalifica fino al 31/5/2017 a carico del giocatore Gavagnin Lorenzo : “Perché, espulso dal campo per somma di ammonizioni, uscendo protestava e sferrava un forte pugno ad una parete del tunnel. Più tardi, fuori dal campo, il giocatore inviava tramite l’utilizzo dell’applicazione di messaggeria istantanea del social network Facebook un messaggio offensivo nei confronti del direttore di gara che nel referto arbitrale allega prova inequivocabile dell’autore dello stesso.”

Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 45 del 15/2/2017 - Squalifica fino al 31/5/2017 giocatore Gavagnin Lorenzo - Campionato Allievi Provinciale La Società U.S.D. Città di Mira ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia con Comunicato n. 45 del 15/2/2017, con la quale ha Inflitto la sanzione della squalifica fino al 31/5/2017 a carico del giocatore Gavagnin Lorenzo : “Perché, espulso dal campo per somma di ammonizioni, uscendo protestava e sferrava un forte pugno ad una parete del tunnel. Più tardi, fuori dal campo, il giocatore inviava tramite l'utilizzo dell'applicazione di messaggeria istantanea del social network Facebook un messaggio offensivo nei confronti del direttore di gara che nel referto arbitrale allega prova inequivocabile dell'autore dello stesso.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Città di Mira; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, personalmente l’arbitro; sentito altresì, il giocatore Gavagnin Lorenzo; preso atto che sia la Società, sia il giocatore, in presenza della madre perché di età inferiore ai 18 anni, si sono impegnati ad adottare comportamenti diretti ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i progetti educativi , quali svolgere le funzioni di accompagnatore delle formazioni “esordienti” e “pulcini” e svolgere le funzioni di arbitro nelle medesime categorie; ritenuto che tale impegno possa consentire di graduare diversamente la sanzione inflitta ; ritenuto che la Società Città di Mira debba fornire adeguata dimostrazione sullo svolgimento delle su indicate funzioni, assumendo altrimenti la responsabilità ex articolo 4 del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere la proposta della Società e del giocatore e di disporre che, alla fine della corrente stagione sportiva, la Società Città di Mira fornirà una relazione, con documentazione, sulle attività svolte dal giocatore; - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Città di Mira; - di ridurre al 15/4/2017 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gavagnin Lorenzo; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo versata non è dovuta.

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