C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 15/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 dell’1/3/2017 – disputa una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 dell’1/3/2017 – disputa una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Vigolimenese ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 69 dell’1/3/2017 con la quale ha deciso la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) : “Rilevato dal R.A. che negli ultimi minuti della gara e fino all'uscita dal terreno di gioco, circa 8-10 sostenitori della società Vigolimenese rivolgevano all'Arbitro espressioni ingiuriose, denigratorie con riferimento all'origine territoriale dello stesso. Valutato il comportamento come espressione di discriminazione ai sensi degli art. 11 c. 3 e 16 c. 2bis C.G.S.; il G.S. delibera di applicare alla società Vigolimenese la punizione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse, sospendendo l'esecuzione della stessa per il periodo di messa in prova di un anno. Avverte la società che la reiterazione di un comportamento della stessa indole, da chiunque tenuto, nel termine di messa in prova, comporta la revoca della sospensione con esecuzione della sanzione sospesa, oltre a quella comminata per la nuova violazione. Avvisa altresì che la ripetizione del comportamento anche oltre il periodo di messa in prova, entro quello di prescrizione, comporterà l'applicazione della recidiva nella determinazione della sanzione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante legale della Società ricorrente; sentito, inoltre, personalmente l’arbitro il quale ha dichiarato che la frase discriminatoria “vai a badare ai cammelli marocchini” è stata urlata per quattro volte durante il corso della gara da due persone diverse, non contemporaneamente; ritenuto pertanto di dover riformare la decisione del Giudice Sportivo di prima istanza, inflitta sul presupposto che le offese razziali provenissero da “cori” e di dover viceversa infliggere una sanzione pecuniaria P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese; - di infliggere alla Società Vigolimenese la sanzione dell’ammenda di € 250,00.- essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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