C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 15/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Rozzampia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 43 dell’1/3/2017 – squalifica nei confronti del giocatore Krak Enes fino al 30/6/2017 – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Rozzampia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 43 dell’1/3/2017 – squalifica nei confronti del giocatore Krak Enes fino al 30/6/2017 - Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Rozzampia ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza con Comunicato n. 43 dell’1/3/2017 con la quale ha deciso la sanzione della squalifica fino al 30/6/207 a carico del giocatore Krak Enes : “perché senza alcun motivo, né alcuna provocazione, a gioco fermo, con un pugno colpiva un avversario al viso provocando allo stesso fuoriuscita di sangue sia dl naso che dalla bocca”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Rozzampia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente unitamente al giocatore Krak Enes; sentito, inoltre, l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato il gesto violento, a gioco fermo, da parte del calciatore Krak Enes nei confronti del giocatore della squadra avversaria Urbani Simone, che ha provocato fuoriuscita di sangue, con conseguente intervento dei sanitari; ritenuta pertanto congrua la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Rozzampia; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Krak Enes fino al 30/6/2017; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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