C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 22/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) – Campionato di Promozione
Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 22/2/2017 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) - Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Azzurra Due Carrare ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 67 del 22/2/2017 con la quale ha deciso la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno) per i seguenti motivi :
“Riferisce l'A. che un gruppo di cinque sostenitori della società, prima alla fine del primo tempo e mentre le squadre rientravano negli spogliatoi per l'intervallo, si rivolgevano al giocatore avversario Gasore Yvan con espressioni ingiuriose denigratorie con riferimento all'origine territoriale o etnica, particolarmente disgustose nella formulazione. Il tono di voce usato e il numero degli autori, sotto il profilo della percezione reale, consentono di qualificare il comportamento come espressione di discriminazione. P.Q.M. il G.S., visti gli artt. 11 comma 3 e 16 comma 2bis C.G.S. delibera di: -applicare alla società Azzurra Due Carrare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse; -sospendere l'esecuzione della sanzione per il periodo di messa alla prova di un anno”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Azzurra Due Carrare; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, inoltre, personalmente l’arbitro il quale ha confermato il rapporto di gara, precisando di avere personalmente sentito le frasi contestate e di ricordarle perfettamente in quanto non comuni; ritenuto, pertanto, di dovere confermare la decisione del Giudice di primo grado impugnata in questa sede P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Azzurra Due Carrare - di confermare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per un anno); - di introitare la tassa reclamo non versata.
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