C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 22/03/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 22/2/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica fino al 30/6/2017 allenatore Campagner Davide – Campionato Serie C 2 di Calcio a Cinque

Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 22/2/2017 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque – Squalifica fino al 30/6/2017 allenatore Campagner Davide - Campionato Serie C 2 di Calcio a Cinque

La Società A.S.D. Futsal Marco Polo ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 54 del 22/2/2017 con la quale ha deciso la sanzione della squalifica fino al 30/6/2017 a carico dell’allenatore Campagner Davide per i seguenti motivi : “Riferisce il Direttore di gara che l'allenatore, già richiamato per proteste avverso le sue decisioni, si rivolgeva ad un giocatore avversario,accusandolo di comportamento antisportivo. Era, quindi, espulso e alla comunicazione del provvedimento, si avvicinava al direttore di gara appoggiandogli una mano al petto e leggermente spingendolo, chiedendogli, urlando, le ragioni dell'espulsione e ritardando l'uscita. Dopo la ripresa del gioco l'Arbitro constatava che l'allenatore, collocatosi in tribuna, veniva a diverbio con uno spettatore. I due venivano alle mani e il Campagner colpiva con un violento pugno al volto il contendente, provocandogli una ferita all'occhio. In conseguenza di quanto avveniva in tribuna, l'Arbitro sospendeva il gioco, che riprendeva solo dopo che un gruppo di spettatori metteva fine alla contesa, soccorrendo la persona ferita”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Futsal Marco Polo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente unitamente all’allenatore Campagner; sentito, inoltre, personalmente l’arbitro il quale ha sostanzialmente confermato il contenuto del proprio rapporto di gara, precisando che non avere assistito al momento iniziale della rissa scoppiata sulla tribuna, perché dopo avere visto lo spettatore alzarsi e dirigersi verso il Campagner, ponendosi a fianco dello stesso, aveva nuovamente rivolto la sua attenzione alla gara, fino a quando non ha riscontrato il parapiglia e visto il Campagner sferrare il pugno; ritenuto il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado congruamente motivato e la sanzione adottata congrua ai fatti accertati;

rilevato che anche dalla descrizione del direttore di gara potrebbe risultare l’eventuale coinvolgimento di un dirigente tesserato della Società Solesino Monselice 1999, Sig. Bizzaro Gianluca; verificato tramite il sistema informatico della F.I.G.C. che il Sig. Bizzaro Gianluca è effettivamente tesserato per la stagione sportiva 2016/17 con la qualifica di dirigente alla predetta Società Solesino Monselice 1999 P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Futsal Marco Polo; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2017 a carico dell’allenatore Campagner Davide; - di demandare alla Procura Federale ogni ulteriore accertamento al fine di verificare sei nei fatti sopra esposti siano ravvisabili profili di responsabilità in capo ad altri soggetti tesserati; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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