C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. San Benedetto Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Inibizione fino al 30/6/2017 dirigente Tramarin Michele, Inibizione fino al 26/4/2017 dirigente Di Pietro Massimo, squalifica per quattro giornate giocatore Beltrame Nicholas; squalifica per tre giornate giocatore Massaria Eros – Campionato Juniores Regionale

Ricorso A.S.D. San Benedetto Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 22/3/2017 – Inibizione fino al 30/6/2017 dirigente Tramarin Michele, Inibizione fino al 26/4/2017 dirigente Di Pietro Massimo, squalifica per quattro giornate giocatore Beltrame Nicholas; squalifica per tre giornate giocatore Massaria Eros - Campionato Juniores Regionale

La Società A.S.D. San Benedetto ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 76 del 22/3/2017 con le quali ha deciso le seguenti sanzioni disciplinari : - Inibizione fino al 30/6/2017 a carico del dirigente Tramarin Michele : “allontanato per offese all’arbitro, alla fine della partita si univa ai calciatori della sua squadra, dopo essere illecitamente rientrato nell’impianto, e reiterava ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara”. - Inibizione fino al 26/4/2017 a carico del dirigente Di Pietro Massimo : “al termine della partita si univa ai calciatori della sua squadra, dopo essere illecitamente rientrato nell’impianto e reiterava ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara”. - Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Beltrame Nicholas : in occasione dell’espulsione per ingiurie nei confronti dell’arbitro, per eccitare gli animi dei compagni e della tifoseria, accusava il direttore di gara di averlo ingiuriato nell’occasione, cooperando così a suscitare la reazione incontrollata della tifoseria, dei compagni e dei dirigenti”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Massaria Eros : “per minacce rivolte all’arbitro in occasione dell’espulsione del compagno Beltrame Nicholas, incitamento alla reazione violenta rivolto alla tifoseria e reiterazione del comportamento a fine partita”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla A.S.D. San Benedetto; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il Sig. Tramarin per la parte riguardante il provvedimento disciplinare a suo carico; ritenuta più congrua, rispetto ai fatti accaduti, atteso che non risultano essere state profferite dal Dirigente Tramarin minacce all’incolumità della persona fisica dell’arbitro, l’inibizione fino al 20/4/2017; conferma la sanzione della inibizione a carico del Sig. Di Pietro Massimo, ritenendola equa rispetto ai fatti acclarati; conferma inoltre La squalifica per tre giornate a carico del giocatore Massaria Eros, mentre riduce a solo due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Beltrame Nicholas in quanto al medesimo possono essere addebitate unicamente le offese riportare nel rapporto del direttore di gara, ma non l’incitamento rivolto al pubblico ad offendere il medesimo, essendo tale azione imputabile invece a soggetto non tesserato P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD San Benedetto; - di ridurre al 20/4/2017 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Tramarin Michele; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 26/4/2017 a carico del dirigente Di Pietro Massimo; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Beltrame Nicholas; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Massaria Eros per tre giornate; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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