C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Uniongaia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 75 del 17/3/2017 – Squalifica massaggiatore De Martin Renato fino al 15/7/2017 – Campionato Regionale di Serie “D” di Calcio Femminile

 

Ricorso A.S.D. Uniongaia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 75 del 17/3/2017 – Squalifica massaggiatore De Martin Renato fino al 15/7/2017 - Campionato Regionale di Serie “D” di Calcio Femminile

La Società A.S.D. Uniongaia ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 75 del 17/3/2017 con la quale ha deciso la sanzione della squalifica fino al 15/7/2017 a carico del massaggiatore De Martin Renato di cui alla motivazione pubblicata nel C.U. n. 73 del 15/3/2017: “espulso dal campo per offese all’arbitro. Successivamente, posizionato in tribuna, profferiva offese a sfondo discriminatorio sull’orientamento sessuale nei confronti di una giocatrice della squadra avversaria”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Uniongaia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, inoltre, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato di aver sentito pronunciare dal Sig. De Martin Renato la frase : “lesbiche del c…..”; ritenuta congrua quindi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prima istanza; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha il valore di prova piena e privilegiata (vedi art. 35.1.1. del C.G.S.)

P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Uniongaia; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 15/7/2017 a carico del massaggiatore De Martin Renato; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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