C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/04/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 – 1 punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 50,00; inibizione fino al 18/4/2017 dirigente accompagnatore Dalla Vecchia Nico (partita Fulgor Trevignano-Cavarzano Oltrardo del 19/3/2017) – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Cavarzano Oltrardo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 – 1 punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 50,00; inibizione fino al 18/4/2017 dirigente accompagnatore Dalla Vecchia Nico (partita Fulgor Trevignano-Cavarzano Oltrardo del 19/3/2017) - Campionato di 1^ Categoria

 La Società A.S.D. Cavarzano Oltrardo ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 81 del 5/4/2017 con la quale ha deciso i provvedimenti sanzionatori indicati in epigrafe a seguito della infrazione commessa dalla reclamante all’art. 34, comma 3 delle NOIF in occasione della gara in oggetto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Cavarzano Oltrardo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuta più congrua la sola sanzione accessoria della inibizione del dirigente della Società reclamante Sig. Dalla Vecchia Nico, anche in considerazione del fatto che la situazione di irregolarità si è protratta per un solo minuto ed è stata immediatamente sanata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Cavarzano Oltrardo; - di annullare la sanzione dell’applicazione di un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2016/17; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 18/04/2017 a carico del dirigente accompagnatore Dalla Vecchia Nico; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it