C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/04/2017 – Delibera – Ricorso Pol. Team S.Lorenzo Pescantina Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 61 del 12/4/2017 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gottoli Nicola – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso Pol. Team S.Lorenzo Pescantina Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 61 del 12/4/2017 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gottoli Nicola - Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Team S.Lorenzo Pescantina ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con Comunicato n.61 del 12/4/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Gottoli Nicola per i seguenti motivi : “per aver colpito un giocatore avversario a terra con una manata sul collo invitando più volte il giocatore avversario a rialzarsi in fretta. Lo stesso, allontanandosi dal terreno di gioco continuava a minacciare l'avversario. Al termine della gara cercava nuovamente il contatto fisico con l'avversario insultandolo e minacciandolo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Team S.Lorenzo Pescantina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente unitamente al calciatore Gottoli Nicola; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha inoltre rilasciato un supplemento di rapporto in cui testualmente chiarisce il precedente referto nel senso che : “al 50’ del 2° t. Gottoli Nicola (n.5 S.Lorenzo P.) dopo aver commesso un fallo ai danni di un avversario, dopo il mio fischio e quindi a gioco fermo, vedendo quest’ultimo rimanere a terra, gli si avvicinava e lo colpiva con decisione, con la mano aperta sul lato del collo. L’avversario, ad eccezione di un dolore momentaneo, non riportava particolari conseguenze fisiche degne di nota in seguito all’accaduto. Contestualmente il Gottoli si rivolgeva in maniera scorretta e minacciosa all’avversario,sollecitandolo a riprendere il gioco. Alla notifica dell’espulsione il Gottoli mentre abbandonava il terreno di gioco, continuava a minacciare ed insultare l’avversario. Inoltre tornava indietro più volte cercando di raggiungerlo; ciò non accadeva solo grazie all’intervento dei compagni di squadra; successivamente, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, cercava nuovamente il contatto con il predetto,sempre insultandolo e minacciandolo. Il Gottoli rientrava negli spogliatoi solo grazie all’opera dei suoi dirigenti”. visto l’art. 19, comma 4, lettera b) del C.G.S. che predetermina una sanzione minima per fatti di condotta violenta quali quelli descritti dall’arbitro; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto infine che l’insieme dei comportamenti tenuti, oggetto del rapporto dell’arbitro, giustifichino l’applicazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di prime cure; considerato che ai fatti di condotta violenta vanno aggiunti quelli di condotta offensiva e minacciosa tenuti dallo stesso Gottoli P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Team S.Lorenzo Pescantina; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Gottoli Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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