C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 04/05/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Barbisanoeclisse Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 –- Squalifica fino al 31/7/2017 allenatore Melis Cristiano – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso U.S.D. Barbisanoeclisse Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 81 del 5/4/2017 –- Squalifica fino al 31/7/2017 allenatore Melis Cristiano - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Barbisano ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 81 del 5/4/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica fino al 31/7/2017 a carico dell’allenatore Melis Cristiano per i seguenti motivi : “a fine gara, all'interno degli spogliatoi, interpellando un proprio giocatore, che si rivolgeva all'A. in modo cortese, perché gli fosse spiegata una situazione di gioco, lo sollecitava a non comportarsi così per evitare "casini". Mentre l'A. si ritirava nello spogliatoio, sentiva Melis Cristiano rivolgersi allo stesso giocatore, invitandolo a non parlare con "questo arbitro vergognoso". Al che l'A. usciva e gli comunicava l'allontanamento. Melis Cristiano reagiva aggredendolo verbalmente e cercando di spingerlo contro il muro, senza riuscirci grazie all'intervento di alcuni giocatori. Proseguiva nel comportamento anche dopo che l'A. si era ritirato, cercando di aprire la porta dello spogliatoio e rivolgendogli ingiurie e minacce”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Barbisanoeclisse; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il Sig. Melis Cristiano che ha negato di aver rivolto frasi offensive all’arbitro e di averlo aggredito fisicamente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha confermato che la frase offensiva rivolta nei suoi confronti non è stata pronunciata alla sua presenza, ma sarebbe attribuibile al Sig. Melis avendone riconosciuto la voce e che non è stato aggredito fisicamente essendosi l’azione del Melis limitata solo a un tentativo perché bloccato dai suoi giocatori; alla luce di quanto sopra la Corte ritiene più congrua la sanzione della squalifica fino al 28/5/2017 nei confronti del Sig. Melis P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Barbisanoeclisse; - di ridurre al 28/5/2017 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Melis Cristiano; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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