C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 04/05/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Gruaro Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 42 del 20/4/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Alba Andrea; Squalifica per dieci giornate giocatore Morassutti Federico – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso A.C.D. Gruaro Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 42 del 20/4/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Alba Andrea; Squalifica per dieci giornate giocatore Morassutti Federico - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Gruaro ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà con Comunicato n.42 del 20/4/2017 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari: squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Alba Andrea : “per aver colpito con un calcio un giocatore a gioco fermo e per aver spinto e colpito con un pugno un altro giocatore della squadra avversaria”; squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Morassutti Federico nella sua qualità di Capitano (vedi anche sospensiva pubblicata con C.U. n. 41 del 12/4/2017 Delegazione di S.Donà) : “per avere colpito con un pugno alla schiena il direttore di gara da cui derivava un trauma contusivo alla colonna dorsale refertato al pronto soccorso che impediva all’arbitro di poter continuare a dirigere la gara con sospensione della stessa. (Fatto commesso da tesserato allo stato ignoto appartenente alla Società Gruaro, responsabilità derivante ex art. 3, comma 2 del C.G.S. dalla circostanza che al momento del fatto – 48’ del 2° tempo - il Morassutti fungeva da capitano della squadra del Gruaro)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Gruaro; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha evidenziato come il colpo ricevuto non poteva che essere volontario, attesa la sua intensità ed il fatto che una volta giratosi le uniche persone presenti, tre calciatori della Società Gruaro, non hanno accennato ad alcuna manifestazione di scusa che ne avrebbe giustificato la casualità; considerato, altresì, come il capitano del Gruaro non sia stato in grado nemmeno di identificare quale, dei propri calciatori, abbia colpito l’arbitro, ancorché casualmente, la Corte a maggior ragione ritiene di avvalorare la tesi del direttore di gara. per quanto riguarda invece la posizione del calciatore Alba Andrea, la Corte ritiene congrua, rispetto ai fatti accaduti, la sanzione attribuita al medesimo dal G.S. di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Gruaro; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Alba Andrea; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Morassutti Federico (capitano); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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