C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 17/05/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 90 del 10/5/2017 – Squalifica giocatore Costa Davide fino al 31.10.2017
Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 90 del 10/5/2017 – Squalifica giocatore Costa Davide fino al 31.10.2017 - Campionato Allievi Elite La Società A.S.D. Liventina ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 90 del 10/5/2017 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica fino al 31.10.2017 a carico del giocatore Costa Davide per i seguenti motivi : “per comportamento offensivo nei confronti di un avversario e per avergli successivamente stretto con le mani il collo provocandogli delle lesioni con fuoriuscita di sangue. Sanzione comminata tenendo conto del l'inattività della pausa estiva”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Liventina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esposto nel rapporto di gara; valutata la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti addebitati; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Liventina; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31.10.2017 a carico del giocatore Costa Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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