C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 30/06/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Fregona Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 90 del 10/5/2017 – Squalifica cinque giornate giocatore De Luca Marco; squalifica quattro giornate giocatori Menegaldo Marco e Sommavilla Giorgio – gara di spareggio Girone D – Campionato di Promozione

Ricorso A.S.D. Fregona Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 90 del 10/5/2017 – Squalifica cinque giornate giocatore De Luca Marco; squalifica quattro giornate giocatori Menegaldo Marco e Sommavilla Giorgio – gara di spareggio Girone D - Campionato di Promozione

La Società A.S.D. Fregona ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 90 del 10/5/2017 con le quali ha assunto i provvedimenti su indicati per i seguenti motivi : Squalifica per cinque giornate : a carico del giocatore De Luca Marco : “a fine gara insultava e minacciava un A.A., si avvicinava poi al direttore di gara togliendosi la maglia, minacciandolo, insultandolo anche con espressioni blasfeme. Continuava poi per tre volte cercando di avvicinarsi minacciosamente all'Arbitro, venendo bloccato da compagni di squadra e avversari”. Squalifica per quattro giornate : a carico del giocatore Menegaldo Marco : “nell'intervallo tra il 1º e il 2º tempo si avvicinava all’A.A. puntandogli il dito contro, contemporaneamente lo insultava pesantemente. Al termine della gara (fuori dello spogliatoio) lo applaudiva in segno di scherno reiterando gli insulti”. Squalifica per quattro giornate : a carico del giocatore Sommavilla Giorgio : “a fine gara insultava e minacciava un A.A.,rientrando negli spogliatoi reiterava gli insulti e le minacce al direttore di gara bestemmiando, proseguiva con gli insulti rivolti a tutta la terna”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Fregona; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro e l’assistente arbitrale n. 2; sentito l’assistente arbitrale n. 1 per le vie brevi; ritenuto più rispondente agli accadimenti portati al referto di gara la sanzione della squalifica per tre giornate ai calciatori Menegaldo e Sommavilla, e ferma la sanzione di cinque giornate per il calciatore De Luca che appare congrua rispetto ai fatti accertati P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Fregona; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore De Luca Marco; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Menegaldo Marco; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Sommavilla Giorgio; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it