C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 14/09/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1140 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BATTISTON Flavio Presidente U.S.D. Castion del Sig. REXHAY Leutrim Giocatore U.S.D. Castion del Sig. PAVEI Orazio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. BORTOT Giampaolo Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DE BONA Vittorio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. LANDI Michele Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. FRANCESCON Dario Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DAL FARRA Mauro Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DA RONCH Gimmi Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion della Società U.S.D. Castion La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BATTISTON FLAVIO, Presidente della società USD CASTION “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore REXHAY LEUTRIM nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 8 gare del Campionato di 1^ Categoria e n. 24 gare del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2015/2016 (vedi l’elenco indicato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento). Per le seguenti gare : 20.03.2016 CASTION – S.P. Calcio 2005 (Campionato di 1^ Categoria 19.03.2016 CASTION –

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1140 Stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BATTISTON Flavio Presidente U.S.D. Castion del Sig. REXHAY Leutrim Giocatore U.S.D. Castion del Sig. PAVEI Orazio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. BORTOT Giampaolo Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DE BONA Vittorio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. LANDI Michele Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. FRANCESCON Dario Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DAL FARRA Mauro Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion del Sig. DA RONCH Gimmi Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion della Società U.S.D. Castion La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/7/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BATTISTON FLAVIO, Presidente della società USD CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore REXHAY LEUTRIM nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 8 gare del Campionato di 1^ Categoria e n. 24 gare del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2015/2016 (vedi l’elenco indicato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento). Per le seguenti gare : 20.03.2016 CASTION - S.P. Calcio 2005 (Campionato di 1^ Categoria 19.03.2016 CASTION - Union VI PO (Campionato Juniores Regionale) II G.S. ha deliberato la perdita gara e sanzionato Società, dirigente accompagnatore e calciatore)”. il calciatore REXHAY LEUTRIM (nato il 23.10.1998) “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. per aver egli disputato le 32 gare (vedi l’-elenco indicato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento) nelle fila della Soc. Castion, senza averne titolo perché non tesserato. Rilevato, altresì, che in occasione di n. 7 gare del Campionato di 1^ Categoria 2015/2016 (vedi elenco gare descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale) il calciatore Rexhay Leutrim non ha partecipato alle predette partite, in quanto solo inserito nella lista consegnata all'arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell'incontro; Rilevato, infine, che il calciatore Rexhay Leutrim, pur non avendo preso materialmente parte alle suddette 7 gare del Campionato di 1^ Categoria, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari del Dirigente Accompagnatore Ufficiale il quale, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alle gare sopra in questione, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era (Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 64 del 21.2.2012, decisione n. 275; dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale-C.U. n. 69 della stagione sportiva 2008-2009,decisione n. 157). Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all'arbitro”. il Sig. PAVEI ORAZIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 7 gare del Campionato di 1^ Categoria 2015/16, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.

il Sig. BORTOT GIAMPAOLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 1^ Categoria 2015/16, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. DE BONA VITTORIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n.12 gare del Campionato Juniores Regionale 2015/16 (vedi l’elenco gare descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale)in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare in questione senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. LANDI MICHELE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 6 gare del Campionato Juniores Regionale 2015/16 (vedi l’elenco gare descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare medesime senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. FRANCESCON DARIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Juniores Regionale (vedi l’elenco gare descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. DAL FARRA MAURO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli art!. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores Regionale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.

il Sig.DA RONCH GIMMI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CASTION “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli art!. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores 2015/16, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexhay Leutrim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. la società CASTION “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti Accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/9/2016. AI dibattimento del 13/9/2016 nessuno dei soggetti deferiti è comparso , pur avendo presentato memoria difensiva. Al dibattimento la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura Dott. Sciuto, il quale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha osservato : “preliminarmente rileva che il calciatore oggi deferito era svincolato dal 1° luglio 2015, così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 30/07/2015. Per quanto possa occorrere si precisa che i Comunicati Ufficiali si intendano conosciuti con presunzione assoluta dalla data della loro pubblicazione. (Art 13 NOIF ) e Art. 2 co. 3 del C.G.S. La posizione irregolare del calciatore agli effetti del tesseramento è stata rilevata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73 del 23/03/2016. Avverso detta delibera la società e gli altri soggetti hanno presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Regionale che ha respinto i ricorsi confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo., e pertanto è incontestata la posizione irregolare del calciatore agli effetti del tesseramento. Il Rappresentante della Procura ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BATTISTON Flavio Presidente U.S.D. Castion : n. 2 mesi di inibizione a carico del Sig. REXHAY Leutrim Giocatore U.S.D. Castion : n. 45 giorni di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza a carico del Sig. PAVEI Orazio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. BORTOT Giampaolo Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico del Sig. DE BONA Vittorio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. LANDI Michele Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. FRANCESCON Dario Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 30 giorni di inibizione a carico del Sig. DAL FARRA Mauro Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico del Sig. DA RONCH Gimmi Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico dell’U.S.D. Castion : n.2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di 2^ categoria per la stagione sportiva 2016/2017 n.6 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciale s.s. 2016/2017 Euro 150= di ammenda Per quanto riguarda la gradazione delle inibizioni ai dirigenti, le stesse sono state inflitte in base alle attestazioni di presenza degli stessi alle gare.” Il Tribunale , condivisi gli argomenti sopra riportati dal Rappresentate dalla Procura Federale, con riferimento alla rilevanza dell’avvenuta pubblicazione dello svincolo del calciatore nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 30/07/2015 e la rilevanza ai fini della presente decisione della decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 76 del 06/04/2016 e ritenuta conseguentemente la sussistenza dei fatti ascritti ai soggetti deferiti, ritenuta la congruità delle sanzioni richieste, dispone l’adozione dei provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BATTISTON Flavio Presidente U.S.D. Castion : 2 mesi di inibizione a carico del Sig. REXHAY Leutrim Giocatore U.S.D. Castion : n. 45 giorni di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza a carico del Sig. PAVEI Orazio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. BORTOT Giampaolo Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico del Sig. DE BONA Vittorio Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. LANDI Michele Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 40 giorni di inibizione a carico del Sig. FRANCESCON Dario Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 30 giorni di inibizione a carico del Sig. DAL FARRA Mauro Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico del Sig. DA RONCH Gimmi Dirigente accompagnatore U.S.D. Castion : n. 15 giorni di inibizione a carico dell’U.S.D. Castion: a)n. 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di 2^ categoria della stagione sportiva 2016/2017 b)n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciale s.s. 2016/2017 c) ammenda di € 150,00.=

 

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