C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 09/11/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1145 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. DITADI Andrea Vice Presidente USD Città di Mira, all’epoca dei fatti Sig. COMPAGNO Carlo Segretario USD Città di Mira, all’epoca dei fatti Società U.S.D. Città di Mira La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il sig. DITADI Andrea, all’epoca dei fatti vice-presidente dell’U.S.D. Città di Mira; “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. ibis, comma 1 del C.G.S., perché si adoperava al fine di ottenere uno “strumentale” rinvio della gara che si sarebbe dovuta svolgere il 14.02.2016 tra le società USD Città di Mira e ASD Calcio Lido di Venezia, per di più assumendo, contrariamente al vero, che il Sig. Bullado Silvano, A.D. della Soc. ASD Calcio Lido di Venezia, aveva dichiarato che il campo era impraticabile”; il sig. COMPAGNO Carlo, all’epoca dei fatti segretario dell’U.S.D. Città di Mira con delega di rappresentanza “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. ibis, comma 1 del C.G.S., perché, al solo strumentale scopo di ottenere il rinvio della gara che si sarebbe dovuta svolgere il 14.02.2016 tra le società USD Città di Mira e ASD Calcio Lido Di Venezia, rappresentava al Sig. Marino BROCCA, Delegato Provinciale F.I.G.C. di Venezia, che il terreno di gioco era impraticabile assumendo, contrariamente al vero, che tale situazione gli era stata riferita dal Sig. BULLADO Silvano, A.D. della Soc. ASD Calcio Lido di Venezia; la Società U.S.D. Città di Mira “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi del’art.4,comma 1 CGS, per quanto ascritto al Sig. Compagno Carlo,avente delega di rappresentanza e di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art.4 comma 2 CGS,per quanto contestato al sig. Ditadi Andrea,all’epoca dei fatti entrambi tesserati per l’USD Citta’ di Mira.”

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1145 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. DITADI Andrea Vice Presidente USD Città di Mira, all’epoca dei fatti Sig. COMPAGNO Carlo Segretario USD Città di Mira, all’epoca dei fatti Società U.S.D. Città di Mira La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il sig. DITADI Andrea, all'epoca dei fatti vice-presidente dell’U.S.D. Città di Mira; “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. ibis, comma 1 del C.G.S., perché si adoperava al fine di ottenere uno "strumentale" rinvio della gara che si sarebbe dovuta svolgere il 14.02.2016 tra le società USD Città di Mira e ASD Calcio Lido di Venezia, per di più assumendo, contrariamente al vero, che il Sig. Bullado Silvano, A.D. della Soc. ASD Calcio Lido di Venezia, aveva dichiarato che il campo era impraticabile”; il sig. COMPAGNO Carlo, all'epoca dei fatti segretario dell’U.S.D. Città di Mira con delega di rappresentanza “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. ibis, comma 1 del C.G.S., perché, al solo strumentale scopo di ottenere il rinvio della gara che si sarebbe dovuta svolgere il 14.02.2016 tra le società USD Città di Mira e ASD Calcio Lido Di Venezia, rappresentava al Sig. Marino BROCCA, Delegato Provinciale F.I.G.C. di Venezia, che il terreno di gioco era impraticabile assumendo, contrariamente al vero, che tale situazione gli era stata riferita dal Sig. BULLADO Silvano, A.D. della Soc. ASD Calcio Lido di Venezia; la Società U.S.D. Città di Mira “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi del'art.4,comma 1 CGS, per quanto ascritto al Sig. Compagno Carlo,avente delega di rappresentanza e di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art.4 comma 2 CGS,per quanto contestato al sig. Ditadi Andrea,all'epoca dei fatti entrambi tesserati per l’USD Citta' di Mira.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’8/11/2016. AI dibattimento dell’8/11/2016 sono risultati presenti : il Sig. DITADI Andrea Vice Presidente USD Città di Mira, all’epoca dei fatti il Sig. COMPAGNO Carlo Segretario USD Città di Mira, all’epoca dei fatti la Società U.S.D. Città di Mira rappresentata dal Sig. Compagno Carlo Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentite le parti deferite oggi rappresentate che hanno chiesto di avvalersi del “patteggiamento” in base all’art. 23 del C.G.S., rilevato che la Procura ha accettato la richiesta del patteggiamento, ha concluso il suo intervento, determinando i seguenti provvedimenti disciplinari, così come concordati :

a carico del Sig. DITADI Andrea Vice Presidente USD Città di Mira, all’epoca dei fatti : inibizione per n. 2 mesi a carico del Sig. COMPAGNO Carlo Segretario USD Città di Mira, all’epoca dei fatti : inibizione per n. 2 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato a carico dell’U.S.D. Città di Mira ammenda di € 300,00, Il Tribunale Federale Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2) del predetto articolo 23 C.G.S. dispone l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari concordati : a carico del Sig. DITADI Andrea Vice Presidente USD Città di Mira, all’epoca dei fatti : inibizione per n. 2 mesi a carico del Sig. COMPAGNO Carlo Segretario USD Città di Mira, all’epoca dei fatti : inibizione per n. 2 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato a carico dell’U.S.D. Città di Mira ammenda di € 300,00, (ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c della B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata).

 

 

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