C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/12/2016 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1321 stagione 2015/16 nei confronti del Sig. RACCAGNI Lucio – già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. RACCAGNI Lucio – già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS, punto 7.9 del Comunicato Ufficiale. n. 1 della stagione sportiva 2015-16 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale, nonché all’art. 37 regolamento della L.N.D., nonché agli artt. 39 e 45 NOIF, per aver organizzato, in data 13.09.2015, la partita amichevole, Riva Malcontenta – Stra Riviera del Brenta, senza la preventiva autorizzazione, impiegando altresì il calciatore Ginestra Giosuè, non tesserato, e pertanto privo della copertura assicurativa, il quale nel corso della gara subiva un grave infortunio”; Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/11/2016. AI dibattimento del 29/11/2016 sono risultati presenti : -il Sig. RACCAGNI Lucio già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti, assistito dall’Avv. Giuseppe Agostini del Foro di Padova il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO – ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; – sentita la parte deferita oggi rappresentata, ha concluso il suo intervento proponendo a carico del Sig. RACCAGNI Lucio – già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti, provvedimento della inibizione per sei mesi.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1321 stagione 2015/16 nei confronti del Sig. RACCAGNI Lucio - già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. RACCAGNI Lucio - già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS, punto 7.9 del Comunicato Ufficiale. n. 1 della stagione sportiva 2015-16 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale, nonché all’art. 37 regolamento della L.N.D., nonché agli artt. 39 e 45 NOIF, per aver organizzato, in data 13.09.2015, la partita amichevole, Riva Malcontenta - Stra Riviera del Brenta, senza la preventiva autorizzazione, impiegando altresì il calciatore Ginestra Giosuè, non tesserato, e pertanto privo della copertura assicurativa, il quale nel corso della gara subiva un grave infortunio”; Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/11/2016. AI dibattimento del 29/11/2016 sono risultati presenti : -il Sig. RACCAGNI Lucio già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti, assistito dall’Avv. Giuseppe Agostini del Foro di Padova il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentita la parte deferita oggi rappresentata, ha concluso il suo intervento proponendo a carico del Sig. RACCAGNI Lucio - già responsabile S.G.S. della Società Stra Riviera del Brenta all’epoca dei fatti, provvedimento della inibizione per sei mesi.

Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa, - sentito il rappresentante della Procura, - sentito il soggetto deferito assistito dall’Avv. Giuseppe Agostini, - ritiene di non dover irrogare alcuna sanzione a carico della parte deferita sulla base delle seguenti considerazioni : - al Sig. Lucio Raccagni viene imputato di : 1)avere organizzato una partita amichevole tra la Società Riva Malcontenta e la Società Stra Riviera del Brenta senza la preventiva autorizzazione 2)avere impiegato in quella partita un calciatore non tesserato (il Sig. Ginestra Giosué minorenne). Nessuno di questi addebiti ha trovato conferma all’esito del dibattimento svolto ed alla luce della documentazione agli atti. Quanto alla prima contestazione. si deve rilevare che l’art. 34 del Regolamento della L.N.D. stabilisce l’obbligo di ottenere l’autorizzazione del Comitato (o Divisione o Dipartimento) di appartenenza prima di disputare una gara amichevole. La norma, tuttavia, non stabilisce quale sia la squadra che deve adempiere a questo obbligo e la prassi l’ha individuata, anche quanto a modulistica, nella società ospitante (nel caso di specie la Società Riva Malcontenta). Ne consegue che se anche l’organizzazione della partita amichevole fosse stata un’iniziativa del Sig. Raccagni Lucio, chi doveva chiedere l’autorizzazione era la Società Riva Malcontenta. Quanto alla seconda contestazione. Si evidenzia, in primo luogo, che la convocazione del calciatore è stata fatta da altra persona, precisamente dall’allenatore Nicola Raccagni (si vedano le dichiarazioni da questo rilasciate al Collaboratore della Procura, Francesca Verrecchia il 23 giugno 2016). In secondo luogo, che il Sig. Raccagni Lucio non era nemmeno presente alla gara (si veda la dichiarazione del già citato Nicola Raccagni e quella del Sig. Ivano Codato rilasciata il 28 giugno 2016). In terzo luogo, che non era il Sig. Lucio Raccagni ad occuparsi dei tesseramenti in seno alla A.S.D. Stra Riviera del Brenta (si vedano le dichiarazioni della Presidente della predetta associazione rilasciate al collaboratore della Procura il 23 giugno 2016 ed il 10 ottobre 2016, nonché la produzione documentale della difesa del Signor Lucio Raccagni, costituita dal “mansionario” del responsabile del settore tecnico giovanile dell’ASD Stra Riviera del Brenta). Ebbene, l’unica prova offerta della Procura è la incontrovertibile circostanza che il Signor Luigi Raccagni sapeva, qualche giorno prima della gara che l’atleta in questione non era tesserato : egli stesso sollecitò il padre a recarsi in segreteria per sottoscrivere il modulo. Da questo afferire che egli sapesse che al momento dell’impiego del calciatore (o, a voler tutto concedere, che nel precedente momento della convocazione) questi non fosse tesserato non è possibile. Altri avevano il compito di verificare che al momento dell’impiego del calciatore, perché è questa la fattispecie che ci occupa, questi fosse regolarmente tesserato (non ultimo il padre, che sapeva di non avere sottoscritto il modulo e sapeva che il figlio era stato convocato per l’amichevole e vedeva, tollerando il fatto, che lo stesso era in panchina a disposizione della squadra per essere impiegato nelle fasi di gioco) il Tribunale Federale Territoriale, tutto ciò premesso delibera di non dover irrogare alcun provvedimento sanzionatorio a carico del Sig. Raccagni Lucio.

 

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