C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/01/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1252 stagione 2015/2016 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BONENTE Marco Presidente ASD Zanè 1931 (all’epoca dei fatti) della Società A.S.D. Zanè 1931 (ora inattiva) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Marco BONENTE – Presidente ASD Zanè 1931 all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art.8,commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato l’allenatore, Sig. Angelo Barbera le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 65/45), nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”; la Società A.S.D. ZANE’ 1931 “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/1/2017.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1252 stagione 2015/2016 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BONENTE Marco Presidente ASD Zanè 1931 (all’epoca dei fatti) della Società A.S.D. Zanè 1931 (ora inattiva) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/10/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Marco BONENTE - Presidente ASD Zanè 1931 all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art.8,commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato l’allenatore, Sig. Angelo Barbera le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 65/45), nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”; la Società A.S.D. ZANE’ 1931 “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/1/2017.

AI dibattimento del 10/1/2017 non sono risultati presenti pur ritualmente convocati : il Sig. BONENTE Marco Presidente ASD Zanè 1931 la Società A.S.D. Zanè 1931 In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO il Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, ha concluso il suo intervento, esponendo i seguenti provvedimenti disciplinari proposti dai Rappresentati della Procura della F.I.G.C. presenti all’udienza, nei confronti dei soggetti deferiti : a carico del Sig. BONENTE Marco Presidente ASD Zanè 1931 all’epoca dei fatti : 6 mesi di inibizione a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso Società della F.I.G.C. a carico della Società (ora inattiva) A.S.D. Zanè 1931 : -1 punto di penalizzazione da applicare al futuro Campionato di competenza -ammenda di € 750,00 da corrispondere al momento della nuova eventuale riaffiliazione alla F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle sanzioni disciplinari proposte dai due Rappresentanti della Procura Federale della F.I.G.C. ritenute congrue le sanzioni sopra indicate dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. BONENTE Marco Presidente ASD Zanè 1931 all’epoca dei fatti : 6 mesi di inibizione a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso Società della F.I.G.C. a carico della Società (ora inattiva) A.S.D. Zanè 1931 : -1 punto di penalizzazione da applicare al futuro Campionato di competenza -ammenda di € 750,00 da corrispondere al momento della nuova eventuale riaffiliazione alla F.I.G.C.

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