C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08/03/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 224 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 224 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GuIdo BRAIDA Presidente U.S. Calcio Caorle A.S.D. della Società U.S. Calcio Caorle A.S.D La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 31/1/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BRAIDA Guido, Presidente della società U.S. Calcio Caorle ASD “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., ed art. 28 del Reg. Sett. G.S., in relazione al disposto di cui al paragrafo 2.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione 2015/16, per avere organizzato e, comunque, non impedito, in concorso con i Sigg.ri Confalonieri Francesco Maria e Gallicchio Gabriele, rispettivamente Presidente e Dirigente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Coaching Sport, che presso il proprio impianto sportivo, si svolgesse dal 24 al 26 giugno 2016 un torneo internazionale denominato “Torneo Venice Champions Trophy 2016” riservato alla categoria pulcini a 7, in assenza della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente”. la Società U.S. Calcio CAORLE “per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., con riferimento al comportamento ascritto al proprio Presidente”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/3/2017. AI dibattimento del 7/3/2017 sono risultate presenti le parti deferite : il Sig. GuIdo BRAIDA Presidente U.S. Calcio Caorle A.S.D. la Società U.S. Calcio Caorle A.S.D la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata -dal Dott. Salvatore SCIUTO e dal Dott. Vincenzo ROSSETTO La Procura Federale, tramite Il Dott. Salvatore SCIUTO ha illustrato i motivi e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Il Sig. Guido BRAIDA ha chiesto che le parti deferite possano avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (il c.d. patteggiamento) . I rappresentanti della Procura non avendo riscontrato alcun elemento ostativo per l’accoglimento della predetta richiesta, hanno ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e di concordare unitamente ai soggetti deferiti i seguenti provvedimenti disciplinari, precisando che le relative sanzioni verranno abbattute di un terzo rispetto alle sanzioni base, come qui di seguito meglio specificato : A carico del Sig. Guido BRAIDA Presidente U.S. Calcio Caorle A.S.D. : inibizione per mesi due (anziché tre mesi come da provvedimento base) A carico della Società U.S. Calcio Caorle A.S.D : ammenda di € 300,00 (anziché € 450,00 come da provvedimento base); Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentiti i rappresentanti della Procura presenti - sentiti, altresì, i soggetti deferiti - condivisi gli argomenti prodotti dai Rappresentati dalla Procura Federale e la loro rilevanza ai fini della presente decisione - preso atto che tra i soggetti deferiti e i Rappresentanti della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti in base all’art. 23 del C.G.S.; - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo; ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. GuIdo BRAIDA Presidente U.S. Calcio Caorle A.S.D. : inibizione per mesi due; a carico della Società U.S. Calcio Caorle A.S.D. : ammenda di € 300,00.-

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