C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08/03/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 227 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Orfeo ANTONELLO Presidente U.S. Giorgione Calcio 2000. della Società U.S. Giorgione Calcio 2000 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/12/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Antonello ORFEO – Presidente A.S. Giorgione Calcio 2000 “per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere intrattenuto contatti con Salamone Umberto, all’epoca tesserato con la Treviso Academy ma già in procinto di transitare nella A.S.D. Giorgione Calcio 2000 senza accertarsi dell’avvenuto rilascio del nulla osta della F.C.D. Treviso Academy ASD, Società di appartenenza dei calciatori partecipanti alla manifestazione;” la Società A.S. Giorgione Calcio 2000 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in esser dal proprio Presidente come sopra descritto.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 227 stagione 2016/17 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Orfeo ANTONELLO Presidente U.S. Giorgione Calcio 2000. della Società U.S. Giorgione Calcio 2000 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/12/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Antonello ORFEO – Presidente A.S. Giorgione Calcio 2000 “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere intrattenuto contatti con Salamone Umberto, all’epoca tesserato con la Treviso Academy ma già in procinto di transitare nella A.S.D. Giorgione Calcio 2000 senza accertarsi dell’avvenuto rilascio del nulla osta della F.C.D. Treviso Academy ASD, Società di appartenenza dei calciatori partecipanti alla manifestazione;” la Società A.S. Giorgione Calcio 2000 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in esser dal proprio Presidente come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/3/2017. AI dibattimento del 7/3/2017 sono risultate presenti le parti deferite : il Sig. Orfeo ANTONELLO Presidente U.S. Giorgione Calcio 2000. la Società U.S. Giorgione Calcio 2000, rappresentata assistite dall’Avv. Leonardo REBECCHI del Foro di Vicenza. la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata -dal Dott. Salvatore SCIUTO e dal Dott. Vincenzo ROSSETTO La Procura Federale, tramite Il Dott. Salvatore SCIUTO ha illustrato i motivi e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Il legale delle parti deferite ha chiesto che le stesse possano avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (il c.d. patteggiamento) . I rappresentanti della Procura non avendo riscontrato alcun elemento ostativo per l’accoglimento della predetta richiesta hanno ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e di concordare i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Orfeo ANTONELLO Presidente U.S. Giorgione Calcio 2000 : Inibizione di giorni 80 (anziché 120 come da provvedimento base) a carico dell’US Giorgione Calcio 2000 ammenda di € 300,00 (anziché € 450,00 come da provvedimento base) Il Tribunale Federale Territoriale - letto l’atto di deferimento - sentiti i soggetti deferiti oggi rappresentati dall’Avv. Leonardo Rebecchi; - preso atto che tra i soggetti deferiti e i Rappresentanti della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 C.G.S.; - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo; ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Orfeo ANTONELLO Presidente U.S. Giorgione Calcio 2000 : Inibizione per giorni 80; a carico dell’US Giorgione Calcio 2000 ammenda di € 300,00.-

 

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