C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/04/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 501 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 501 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Sig. Mauro BASTIANELLO Direttore sportivo ASD Grantorto s.s. 2015/16 2) Società A.S.D. GRANTORTO La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 4/4/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Mauro BASTIANELLO – Direttore Sportivo A.S.D. Grantorto 2015/16 “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 C.G.S. e con riferimento all’art. 43, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, avendo richiesto al calciatore Pozzobon Matteo l’esborso di € 1.000 ai fini del suo svincolo dall’A.S.D. Grantorto”. la Società A.S.D. Grantorto “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal D.S. Mauro Bastianello, come sopra descritto”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/4/2017. AI dibattimento del 26/4/2017 sono risultati presenti : il Sig. Mauro BASTIANELLO Direttore sportivo ASD Grantorto s.s. 2015/16 la Società A.S.D. GRANTORTO rappresentata dal Sig. Mauro Bastianello, per delega come da documento in atti. In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; ha quindi proposto il patteggiamento (ex art. 23 del C.G.S.) ed ha concluso il suo intervento prospettando l’adozione nei confronti delle parti deferite dei seguenti provvedimenti disciplinari; a carico del Sig. Mauro BASTIANELLO Direttore sportivo ASD Grantorto s.s. 2015/16 : inibizione di mesi due; a carico dell’ A.S.D. GRANTORTO : ammenda di € 270,00.- sentite le parti rappresentate all’udienza del 26/4/2017, le medesime hanno dichiarato di aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., come proposto dal Procuratore Federale ed hanno concordato le sanzioni nella misura sopra riportate. Il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto del deferimento preso atto dell’accordo intervenuto tra i soggetti deferiti e la Procura Federale, visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Mauro BASTIANELLO Direttore sportivo ASD Grantorto s.s. 2015/16 : inibizione di mesi due; a carico dell’ A.S.D. GRANTORTO : ammenda di € 270,00.- Si dispone inoltre che ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente comunicato ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata,

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