C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 24/05/2017 – Delibera – Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 579 st. 16/17 Nei confronti : – del Sig. FEVERATI Daniele, giocatore già Calcio Rubano, ora tesserato SSDARL Calcio Padova C5 – del Sig. ARISI Mattia. Presidente SSDARL Calcio Padova C5 – della Società SSDARL Calcio Padova C5
Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 579 st. 16/17 Nei confronti : - del Sig. FEVERATI Daniele, giocatore già Calcio Rubano, ora tesserato SSDARL Calcio Padova C5 - del Sig. ARISI Mattia. Presidente SSDARL Calcio Padova C5 - della Società SSDARL Calcio Padova C5
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Daniele FEVERATI – già Calciatore ASD Rubano,ora tesserato Ssdarl Calcio Padova C5 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 40, comma 4 delle NOIF, per avere sottoscritto, il 15/09/2016, ed inoltrato al C.R. Veneto una richiesta di tesseramento con vincolo pluriennale, in favore della Società SSDARL Calcio Padova C5 , pur essendosi già tesserato, alcuni giorni prima, il 09.09.2016, per la Società Calcio Rubano, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; il Sig. Mattia ARISI – Presidente e legale rappresentante s.s. 2016/17 Ssdarl Calcio Padova C5 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per avere consentito al calciatore Daniele Feverati di presentare al C.R. Veneto, in data 15/09/2016, la richiesta di tesseramento, il cui modulo era stato sottoscritto anche da lui, per la propria Società, senza premurarsi di accertare presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto che lo stesso calciatore, alcuni giorni prima, il 09.09.2016, si era già tesserato per la Società ASD Calcio Rubano, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; la Società SSDARL Calcio Padova C5 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente Mattia Arisi, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/5/2017. AI dibattimento del 23/5/2017 sono risultati presenti : - il Sig. FEVERATI Daniele giocatore già Calcio Rubano, ora tesserato SSDARL Calcio Padova C5, rappresentato e assistito dall’Avv. Chiara Padrin del Foro di Padova per delega dell’Avv. Luigi Ciccarese, come da documenti in atti - il Sig. ARISI Mattia Presidente SSDARL Calcio Padova C5 - la Società SSDARL Calcio Padova C5 rappresentati e assistiti entrambi dall’Avv. Lodovico Lamberti Zanardi del Foro di Padova, come da documenti in atti la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo sentito l’Avv. Chiara Padrin che ha rappresentato il giocatore Feverati Daniele sentito l’Avv. Lodovico Lamberti Zanardi che ha rappresentato la Società Calcio Padova C 5 ed il suo Presidente Arisi Mattia rilevato che le parti deferite rappresentate hanno chiesto di poter avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento) il rappresentante della Procura non avendo riscontrato alcun elemento ostativo per l’accoglimento delle predette richieste, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e di concordare i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. FEVERATI Daniele giocatore, già Calcio Rubano, ora tesserato SSDARL Calcio Padova C5 : squalifica di 2 giornate (in luogo della sanzione base della squalifica di 3 giornate), da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2017/18; - a carico del Sig. ARISI Mattia Presidente SSDARL Calcio Padova C5 : inibizione di 20 giorni (In luogo della sanzione base di giorni 30), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato - a carico della SSDARL Calcio Padova C5 ammenda di € 200,00.- (in luogo della sanzione base di € 300,00.-). Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento sentiti i soggetti deferiti tramite i loro legali delegati preso atto che tra le parti deferite e il rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale conferma l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. FEVERATI Daniele giocatore, già Calcio Rubano, ora tesserato SSDARL Calcio Padova C5 : squalifica per 2 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2017/18 per cui sarà tesserato; - a carico del Sig. ARISI Mattia Presidente SSDARL Calcio Padova C5 : inibizione per 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato - a carico della SSDARL Calcio Padova C5 ammenda di € 200,00.-
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