C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 548 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Stefano BACCHIN Presidente ASD Unione Graticolato 2) Mattia PAGGIARIN Dirigente accompagnatore ASD Unione Graticolato 3) Giulio DA LIO Calciatore ora tesserato ASD Unione Graticolato 4) la Società A.S.D. Unione Graticolato La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 13/4/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il signor Stefano BACCHIN, Presidente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, “all’epoca dei fatti, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1, e 46, comma 6, del CGS, dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché dell’art. 39 delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per la omissione posta in essere dalla propria Società per non essersi attivata in tempo per conoscere se il tesseramento richiesto per il calciatore Giulio DA LlO fosse andato o meno a buon fine ed avergli fatto disputare la gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato – Tagliolese, del 10.09.2016, senza averne titolo perché era ancora in posizione di svincolato e privo di copertura assicurativa, come meglio specificato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; Il calciatore Giulio DA LIO “per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 e ,5, e 46,comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 39 delle NOIF, per avere preso parte alla gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato – Tagliolese, disputata il 10.09.2016, nelle file della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)!; Il Signor Mattia PAGGIARIN, Dirigente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO “per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ali’ art!. 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli art!. 39 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione delle gara Unione Graticolato – Tagliolese del 10.09.2016, valevole per il Campionato Juniores Regionale, in cui era stato impiegato senza averne titolo il calciatore Giulio DA LlO, e per avere sottoscritto la relativa distinta con l’attestazione del regolare tesseramento dello stesso che consegnava al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che il predetto calciatore partecipasse alla gara, senza essersi dotato, conseguentemente, di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; la Società ASD UNIONE GRATICOLATO ”per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni poste in essere dai propri Presidente Stefano BACCHIN e Dirigente Mattia PAGGIARIN nonché del calciatore Giulio DA LlO, e per la violazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 6, del CGS”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/4/2017”.
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 548 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Stefano BACCHIN Presidente ASD Unione Graticolato 2) Mattia PAGGIARIN Dirigente accompagnatore ASD Unione Graticolato 3) Giulio DA LIO Calciatore ora tesserato ASD Unione Graticolato 4) la Società A.S.D. Unione Graticolato La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 13/4/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il signor Stefano BACCHIN, Presidente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, “all'epoca dei fatti, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1, e 46, comma 6, del CGS, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché dell'art. 39 delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per la omissione posta in essere dalla propria Società per non essersi attivata in tempo per conoscere se il tesseramento richiesto per il calciatore Giulio DA LlO fosse andato o meno a buon fine ed avergli fatto disputare la gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato - Tagliolese, del 10.09.2016, senza averne titolo perché era ancora in posizione di svincolato e privo di copertura assicurativa, come meglio specificato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; Il calciatore Giulio DA LIO “per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, commi 1 e ,5, e 46,comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 39 delle NOIF, per avere preso parte alla gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato - Tagliolese, disputata il 10.09.2016, nelle file della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)!; Il Signor Mattia PAGGIARIN, Dirigente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO “per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, commi 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ali' art!. 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli art!. 39 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione delle gara Unione Graticolato - Tagliolese del 10.09.2016, valevole per il Campionato Juniores Regionale, in cui era stato impiegato senza averne titolo il calciatore Giulio DA LlO, e per avere sottoscritto la relativa distinta con l'attestazione del regolare tesseramento dello stesso che consegnava al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che il predetto calciatore partecipasse alla gara, senza essersi dotato, conseguentemente, di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; la Società ASD UNIONE GRATICOLATO ”per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni poste in essere dai propri Presidente Stefano BACCHIN e Dirigente Mattia PAGGIARIN nonché del calciatore Giulio DA LlO, e per la violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 6, del CGS”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/4/2017”.
AI dibattimento del 30/5/2017 sono risultati presenti : 1) Stefano BACCHIN Presidente ASD Unione Graticolato 3) Giulio DA LIO Calciatore ora tesserato ASD Unione Graticolato, rappresentato dalla madre e assistito dall’Avv. Marisa Biasibetti del Foro di Venezia 4) la Società A.S.D. Unione Graticolato, rappresentata dal Sig. Bacchin Stefano (Presidente) Non risulta presente anche se ritualmente convocato : 2) il Sig. Mattia PAGGIARIN Dirigente accompagnatore ASD Unione Graticolato In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO il Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Dott. Sciuto ha esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha concluso proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) a carico di Stefano BACCHIN Presidente ASD Unione Graticolato : inibizione di gg. 20 2) a carico di Mattia PAGGIARIN Dirigente accompagnatore ASD Unione Graticolato ; inibizione di gg. 14 3) a carico di Giulio DA LIO Calciatore ora tesserato ASD Unione Graticolato : ammonizione con diffida 4) a carico ASD Unione Graticolato 1 p. di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores Regionale 2017/18; ammenda di € 100,00.- L’Avv. Marisa Biasibetti si è riportata alla propria memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Il Tribunale Federale Territoriale - letto l’atto del deferimento ed esaminati i relativi allegati; - lette le difese dei deferiti e sentiti i medesimi soggetti, personalmente o a mezzo del rappresentante, oggi comparsi; - ritenuto preliminarmente di dover rigettare l’eccezione sollevata dalla difesa del giovane calciatore per l’asserita nullità della notificazione dell’atto di conclusione delle indagini della Procura, notificazione effettuata direttamente al minore e non ai genitori quali suoi legali rappresentanti presso la sede sociale della società di appartenenza e ciò in forza del principio generale espresso dall’art. 156, 3° comma C.P.C. avendo comunque l’atto raggiunto lo scopo di aver consentito alla parte di regolarmente partecipare al presente giudizio e di svolgere le proprie difese; - rilevato, nel merito, come il Comunicato Ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Veneto dell’attuale stagione sportiva con riferimento alle “Disposizioni generali sul tesseramento” (v. pag 45), nel riportare, inspiegabilmente, ancora il testo dei primi due commi del vecchio art. 316 c.c., sostituito da oltre due anni dall’art. 39 del D.LGS n. 154/2013, preveda espressamente, come eccezione alla sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di entrambi i genitori dei figli minorenni, che “Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che …… v’è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località”; - constatato che agli atti risulta come la richiesta di tesseramento effettuata quest’anno dalla Società A.S.D. Unione Graticolato sia stata sottoscritta dalla madre e non dal padre;
constatato, altresì, che come detta richiesta sia stata corredata sia dell’allegato verbale di comparizione coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia FF dal quale risulta il che il regime di separazione tra i genitori del giovane calciatore è antecedente alla richiesta di tesseramento (risalendo all’aprile del 2008) e che per gli atti di ordinaria amministrazione -quale deve ritenersi essere quello della richiesta di tesseramento presso una società sportiva (v. C.U. n. 9 CFA del 31/7/2015 sentenza della Corte d’Appello Federale – Riunione del 22/6/2015)- l’esercizio della responsabilità genitoriale può essere svolto disgiuntamente, sia dall’allegato certificato contestuale di famiglia e residenza del giovane calciatore, dal quale si evince, per presunzione, che il padre di Da Lio Giulio non risiede con il minore e, per l’effetto, risiede necessariamente in altro luogo; - considerato, pertanto, che appaiono rispettate le predette “Disposizioni generali sul tesseramento” di cui al C.U. n. 1 sopra richiamate e che, conseguentemente, il successivo rifiuto della richiesta di tesseramento, pervenuta l’8/9/2016 e, quindi, prima della partita del 10/9/2016 di cui all’atto del deferimento, non appare motivata proprio alla luce di quanto prescriveva il predetto Comunicato n. 1 essendo debitamente corredata dei documenti espressamente richiesti in caso di separazione dei genitori del minore che si vuole tesserare; - rilevato, infine, d’ufficio che anche nelle precedenti due stagioni sportive il calciatore Da Lio Giulio risulta essere stato regolarmente tesserato utilizzandosi le medesime modalità seguite quest’anno (ovvero richiesta di tesseramento sottoscritta solamente dalla madre con l’allegato verbale di separazione coniugi ed il certificato di stato famiglia e residenza in cui non compare il padre evidentemente residente in altra località) senza che sia mai stata rilevata dagli Organi preposti alcuna irregolarità, con ciò creando sia in capo al genitore esercente la potestà genitoriale, sia in capo alla Società che lo ha da ultimo richiesto il legittimo affidamento della regolarità del tesseramento, tutto ciò premesso e considerato, questo Tribunale non ravvisa alcuna violazione delle norme richiamate nell’atto di deferimento ritenendo infondate le motivazioni sulle quali lo stesso è stato redatto e, per l’effetto, rigetta tutte le richieste sanzionatorie proposte dai Rappresentanti della Procura Federale.
Share the post "C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 548 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Stefano BACCHIN Presidente ASD Unione Graticolato 2) Mattia PAGGIARIN Dirigente accompagnatore ASD Unione Graticolato 3) Giulio DA LIO Calciatore ora tesserato ASD Unione Graticolato 4) la Società A.S.D. Unione Graticolato La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 13/4/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il signor Stefano BACCHIN, Presidente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, “all’epoca dei fatti, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1, e 46, comma 6, del CGS, dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché dell’art. 39 delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per la omissione posta in essere dalla propria Società per non essersi attivata in tempo per conoscere se il tesseramento richiesto per il calciatore Giulio DA LlO fosse andato o meno a buon fine ed avergli fatto disputare la gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato – Tagliolese, del 10.09.2016, senza averne titolo perché era ancora in posizione di svincolato e privo di copertura assicurativa, come meglio specificato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; Il calciatore Giulio DA LIO “per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 e ,5, e 46,comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 39 delle NOIF, per avere preso parte alla gara del Campionato Juniores Regionale, Unione Graticolato – Tagliolese, disputata il 10.09.2016, nelle file della Società ASD UNIONE GRATICOLATO, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)!; Il Signor Mattia PAGGIARIN, Dirigente della Società ASD UNIONE GRATICOLATO “per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ali’ art!. 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli art!. 39 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione delle gara Unione Graticolato – Tagliolese del 10.09.2016, valevole per il Campionato Juniores Regionale, in cui era stato impiegato senza averne titolo il calciatore Giulio DA LlO, e per avere sottoscritto la relativa distinta con l’attestazione del regolare tesseramento dello stesso che consegnava al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che il predetto calciatore partecipasse alla gara, senza essersi dotato, conseguentemente, di specifica copertura assicurativa, come meglio indicato nella parte motiva (vedi atto di deferimento allegato)”; la Società ASD UNIONE GRATICOLATO ”per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni poste in essere dai propri Presidente Stefano BACCHIN e Dirigente Mattia PAGGIARIN nonché del calciatore Giulio DA LlO, e per la violazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 6, del CGS”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/4/2017”."