C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 569 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti del seguente soggetto :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 569 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti del seguente soggetto : Calciatore BORKA Adam già tesserato Società A.S.D. 1988 Audace C5 Verona La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 23/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Calciatore BORKA Adam (già tesserato Società A.S.D. 1988 Audace C5 Verona) “per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1 e 10,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40,comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società A.S.D. 1988 Audace C 5 Verona senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. AI dibattimento del 6/6/2017 non si è presentato il soggetto deferito, vista l’e-mail fatta pervenire dal Presidente dell’A.S.D. 1988 Audace C5 Verona con la quale ha fatto conoscere l’impossibilità di trasmettere la lettera di notifica di comparizione al soggetto deferito per non conoscere il suo l’attuale domicilio non avendo avuto più contatti con lo stesso. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Vincenzo ROSSETTO e Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto ha esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha concluso proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Calciatore BORKA Adam (già tesserato Società A.S.D. 1988 Audace C5 Verona)
squalifica per mesi tre (a decorrere dal futuro e valido tesseramento a favore di Società della F.I.G.C.). Il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto del deferimento, - letta la comunicazione fatta pervenire dall’A.S.D. 1988 Audace C5 Verona - sentiti i rappresentanti della Procura e valutata la sanzione proposta - ritenuto congruo il provvedimento sopra citato dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Calciatore BORKA Adam (già tesserato Società A.S.D. 1988 Audace C5 Verona) squalifica per mesi tre (a decorrere dal futuro e valido tesseramento a favore di Società della F.I.G.C.).