C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 14/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 900 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Sig. TESSARIN Damiano Presidente A.S.D. Polesine Camerini 2) Sig. FEGGI Nico Calciatore ora tesserato A.S.D. Polesine Camerini 3) Sig. FINOTTI Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 4) Sig. DE BEI Sergio Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 5) Società A.S.D. Polesine Camerini

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 900 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : 1) Sig. TESSARIN Damiano Presidente A.S.D. Polesine Camerini 2) Sig. FEGGI Nico Calciatore ora tesserato A.S.D. Polesine Camerini 3) Sig. FINOTTI Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 4) Sig. DE BEI Sergio Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 5) Società A.S.D. Polesine Camerini

Il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto Interregionale ed il Procuratore Aggiunto Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 29/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. TESSARIN Damiano – Presidente A.S.D. Polesine Camerini “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di giocatori tesserati dalla F.I.G.C.); 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore FEGGI Nico e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 1 gara della “Coppa Polesine” per Società di 3^ Categoria e n. 1 gara del Campionato di 3^ Categoria – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura); Il Sig. Davide FINOTTI - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, commi 1 e 6, delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara “Coppa Polesine” per Società di 3^ Categoria 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FEGGI Nico sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Il Sig. Sergio DE BEI - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, commi 1 e 6, delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato di 3^ Categoria 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FEGGI Nico sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; il Sig. Nico FEGGI (nato il 28/6/1989 – Matricola 3810716) “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 1 gara della “Coppa Polesine” per Società di 3^ Categoria e n. 1 gara del Campionato di 3^ Categoria – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Polesine Camerini, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società ma con la Società Porto Tolle 2010 (Matricola 932.332) e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”;

la Società ASD Polesine Camerini “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi1 e 2 CGS, dell’operato del proprio Presidente del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori”. AI dibattimento del 13/6/2017 sono risultate presenti le seguenti parti deferite : 1) Sig. TESSARIN Damiano Presidente A.S.D. Polesine Camerini 2) Sig. FEGGI Nico Calciatore ora tesserato A.S.D. Polesine Camerini 3) Sig. FINOTTI Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 4) Sig. DE BEI Sergio Dirigente accompagnatore A.S.D. Polesine Camerini 5) Società A.S.D. Polesine Camerini tutte rappresentate dal Sig. Michele FACCO (Vice Presidente ASD Polesine Camerini) come da delega depositata in atti. la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata : dal Dott. Salvatore SCIUTO e dal Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Rappresentante della Procura, Dott. Vincenzo ROSSETTO, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, letta la memoria difensiva presentata dalla Società A.S.D. Polesine Camerini sentite le parti deferite oggi rappresentate. rilevato che le stesse hanno chiesto di poter avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), i rappresentanti della Procura F.I.G.C. non avendo riscontrato alcun elemento ostativo per l’accoglimento delle predette richieste, hanno ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e di concordare i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) a carico di TESSARIN Damiano Presidente A.S.D. Polesine Camerini : inibizione di 50 giorni (in luogo della sanzione base della inibizione di giorni 75); 2) a carico di FEGGI Nico Calciatore ASD Polesine Camerini : una giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2017/18 e una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa di competenza 2017/18; 3) a carico di FINOTTI Davide Dirigente A.S.D. Polesine Camerini : inibizione per n. 27 giorni (in luogo della sanzione base di giorni 40) 4) a carico di DE BEI Sergio Dirigente A.S.D. Polesine Camerini inibizione per n. 27 giorni (in luogo della sanzione base di giorni 40) 5) a carico della Società ASD Polesine Camerini : a) un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2017/18, b) un punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa di competenza 2017/18, c) ammenda di € 270,00.- (in luogo della sanzione base di € 400,00).

Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento sentiti i soggetti deferiti tramite il loro delegato preso atto che tra le parti deferite e i rappresentanti della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale conferma e dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : 1) a carico di TESSARIN Damiano Presidente A.S.D. Polesine Camerini : inibizione di 50 giorni (in luogo della sanzione base della inibizione di giorni 75); 2) a carico di FEGGI Nico Calciatore ASD Polesine Camerini : una giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2017/18 e una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa di competenza 2017/18; 3) a carico di FINOTTI Davide Dirigente A.S.D. Polesine Camerini : inibizione per n. 27 giorni (in luogo della san-zione base di giorni 40); 4)a carico di DE BEI Sergio Dirigente A.S.D. Polesine Camerini : inibizione per n. 27 giorni (in luogo della san-zione base di giorni 40); 5) a carico della Società ASD Polesine Camerini : a) un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2017/18, b) un punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa di competenza 2017/18, c) ammenda di € 270,00.- (in luogo della sanzione base di € 400,00). Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

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