C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 07/09/2016 – Delibera – gara del 28/ 8/2016 GARDA – UNION GREZZANA
gara del 28/ 8/2016 GARDA - UNION GREZZANA
La società Union Grezzana ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto con riferimento alla posizione del giocatore Pereira Cesar. Pur anticipato con preannuncio del 29.8.2016 - che non può essere convalidato come reclamo per mancanza di motivazione - la reclamante ha fatto pervenire il reclamo decorso il termine di tre giorni, come da regolamento allegato al C.U. n. 16 del 22.8.2016. Il reclamo va dichiarato inammissibile con addebito della tassa non versata. Rilevato, per altro, in forza delle indagini d'ufficio, che il giocatore, alla data della competizione non era tesserato, essendo il vincolo efficace dal 31.8.2016, il G.S. delibera: - di non convalidare il risultato conseguito sul campo (Garda - Union Grezzana 7 a 3); - di sanzionare la società Garda con la perdita della gara col punteggio Garda - Union Grezzana 0 a 3, con l'ammenda di euro 50,00; - di sanzionare il dirigente accompagnatore, Scandola Franco, con l'inibizione a tutto il 19.9.2016.