C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera – gara del 25/ 9/2016 CALCIO MONTEBELLUNA SRL – LIVENTINA

gara del 25/ 9/2016 CALCIO MONTEBELLUNA SRL - LIVENTINA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 28.09.2016, la soc. Liventina ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore DAN STEFANO (soc. Montebelluna) sul quale pendeva una giornata di squalifica come da C.U. n. 6 del 03.06.2016 Comitato Regione Calabria (sanzione conseguita militando tra le file della Rappresentativa Veneto nel Torneo delle Regioni); alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni da parte della soc. Montebelluna; verificato che dopo la pubblicazione della squalifica la rappresentativa veneta non ha disputato altre gare del medesimo Torneo; visto il regolamento del Torneo il quale espressamente prevedeva che i residui dovevano essere scontati nelle gare ufficiali del campionato di competenza nella nuova stagione sportiva 2016/2017; verificato altresì che il giocatore ha preso parte alle partite di campionato precedenti quella oggetto del reclamo, per le quali si trasmettono gli atti alla Procura Federale, pertanto nella gara in oggetto la squalifica era pendente e il giocatore non aveva titolo per parteciparvi; il G.S. delibera di: - accogliere il ricorso e per l'effetto non omologare il risultato ottenuto sul campo; - sanzionare la Soc. Calcio Montebelluna con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato CALCIO MONTEBELLUNA - LIVENTINA 0 - 3 e l'ammenda di euro 50,00; - inibire il dir. acc. Signor FRANZA PIERO (soc. Montebelluna) fino al 24.10.2016; - sanzionare il giocatore DAN STEFANO (soc. Montebelluna) con una giornata di squalifica. Non si addebita la tassa reclamo.

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