C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/10/2016 – Delibera – gara del 16/10/2016 CAMPODORO LIMENA – ARDISCI E SPERA

gara del 16/10/2016 CAMPODORO LIMENA - ARDISCI E SPERA

 Atteso che dal referto arbitrale emerge che nella gara in oggetto la società CAMPODORO LIMENA non ha rispettato la disposizione contenuta nel C.U. ufficiale 2016-2017, che prevede che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2016-2017, le società partecipanti al campionato di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse, e quindi anche in caso di sostituzioni successive - almeno un giocatore nato dopo l'1.1.1996. Verificato che al minuto 24 del secondo tempo la società CAMPODORO LIMENA sostituiva il giocatore numero 9 PERUZZO NICO (25.07.1997) con il giocatore numero 14 RIGATO ANDREA (05.02.1989), rimanendo così senza alcun giocatore in campo nato dopo il 1.1.1996. PQM il G.S. delibera di : - non omologare il risultato come ottenuto sul campo CAMPODORO LIMENA - ARDISCI E SPERA 1-0; - infliggere alla Società CAMPODORO LIMENA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato : CAMPODORO LIMENA - ARDISCI E SPERA 0-3; - irrogare l'ammenda di € 60,00 a carico della società CAMPODORO LIMENA; - inibire fino al 31.10.2016 il DRA SANDON DAVIDE;

 

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