C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 08/02/2017 – Delibera – gara del 29/ 1/2017 PETRA MALO – CASTELNUOVOSANDRA
gara del 29/ 1/2017 PETRA MALO - CASTELNUOVOSANDRA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 61 del 01.02.2017, emerge dal R.A. che la gara non ha potuto avere inizio in quanto, nonostante il Direttore di gara avesse dichiarato la praticabilità del terreno di giuoco alla disputa dell’incontro, entrambe le società dichiaravano di non voler disputare la gara, adducendo a motivo la tutela della sicurezza dei giocatori per la presenza di ghiaccio nel campo di gioco. Premesso che l'art. 60 noif prevede che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco è competenza esclusiva del direttore di gara; rilevato pertanto che il comportamento tenuto da entrambe le società debba considerarsi quale prima rinuncia ai sensi dell'art. 53 noif; visti gli artt. 53 noif e 17 cgs, nonchè il C.U. sgs n. 1 del 1.7.16; il G.S. delibera di: - sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara rispettivamente con il risultato 3 - 0 e 0 - 3, nonchè con un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di euro 103,00 per prima rinuncia; - inibire i dirigenti di entrambe le squadre che hanno sottoscritto la dichiarazione di non voler disputare la gara, nonostante il giudizio di praticabilità del terreno espresso dal direttore di gara, Signori MARCHESE FABRIZIO e VANZO FABRIZIO (soc. Petra Malo) e BENAMATI MASSIMILIANO e SPACONE VERONICA (soc. Castelnuovo Sandra) fino al 20.02.2017.