C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 15/03/2017 – Delibera – gara del 5/ 3/2017 DUE STELLE A.S.D. – CAMPODORO LIMENA
gara del 5/ 3/2017 DUE STELLE A.S.D. - CAMPODORO LIMENA
La società Campodoro Limena ha preannunciato reclamo, seguito dall'invio dei motivi nei termini prescritti, lamentando l'irregolarità della gara disputata contro la società Due Stelle in data 5.3.2017. Afferma la reclamante che, per un errore arbitrale riconosciuto, al 47º del IIº tempo, é stato espulso un giocatore della squadra avversaria. Si é trovata, così, a concludere il minuto mancante al termine della competizione in superiorità numerica col risultato sfavorevole di 3 a 1. L'errore arbitrale sarebbe idoneo, a detta della società Campodoro Limena, a invalidare la partita con conseguente ripetizione. Non sono pervenute controdeduzioni da parte della reclamata. A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 71 del 6.3.2017 il G.S. osserva: -la proposizione di reclamo avverso la regolarità della gara é concedibile soltanto quando vi sia un interesse concreto ad ottenere, per tale via, una modifica del risultato conseguito sul campo; -nell'ipotesi che ci occupa, la reclamante, all'epoca dell'espulsione del calciatore, é venuta a trovarsi nella posizione favorevole di vantaggio numerico, benché mancasse un solo minuto alla conclusione della gara, sfavorita nel risultato come sopra evidenziato; -emerge all'evidenza che l'errore arbitrale non ha inciso in alcun modo sulle sorti della partita, se non in senso favorevole alla reclamante, benché il tempo a disposizione apparisse improbabilmente idoneo a modificare l'esito finale, se non in prospettiva meramente ipotetica e astratta; -rilevato, quindi, che la reclamante non aveva interesse alcuno, agevolmente rilevabile da chiunque dotato di senso sportivo e logico; -ritenuto, quindi, che il reclamo sia stato presentato con l'inaccettabile intento di sovvertire il risultato conseguito sul campo mediante captazione delle valutazioni del giudice sportivo con argomenti inaccettabili; -ritenuto che tale comportamento inescusabile costituisca violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità contenuti nell'art. 1bis C.G.S.; tanto premesso il G.S. delibera di: -dichiarare inammissibile il ricorso; -omologare il risultato conseguito sul campo Due Stelle – Campodoro Limena 3 a 1; -applicare alla società Campodoro Limena la sanzione dell'ammenda di euro 100,00; -di addebitare alla società Campodoro Limena la tassa di reclamo non versata.