C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/10/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S.; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 9/10/2017 Dirigente accompagnatore Bertozzo Graziano; squalifica 1 giornata giocatore Merlin Massimiliano; 1 punto di penalizzazione in classifica – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S.; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 9/10/2017 Dirigente accompagnatore Bertozzo Graziano; squalifica 1 giornata giocatore Merlin Massimiliano; 1 punto di penalizzazione in classifica – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Sanguinetto Venera ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 27 del C.R. Veneto del 27/9/2017 e relative ai Provvedimenti sopra indicati per i seguenti motivi : “nel comminare il provvedimento di ammonizione al giocatore Merlin Massimiliano (Soc. ASD Sanguinetto Venera) é emersa la posizione irregolare dello stesso per mancato tesseramento ………..per cui ,visti gli artt:17 CGS e 34 NOIF…” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ha rilevato che il ricorso presentato dall’A.S.D. Sanguinetto Venera é viziato di forma per non aver rispettato la vigente normativa disposta dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato n. 178/A del 19/6/2017 (vedi allegato al C.U. del C.R.V. n. 102 del 21/6/2017), normativa confermata nel Regolamento del Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria (vedi allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 15 del 23/8/2017) che prescrive che “i reclami proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine - di copia alla controparte ,,,,” P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Sanguinetto Venera; - di confermare l’applicazione dell’ art. 17, commi 1 e 5 del C.G.S a carico della Società Sanguinetto Venera, omologando la gara oggi presa in esame con il seguente risultato : Bonarubiana-Sanguinetto Venera 3-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di confermare la sanzione della Inibizione fino al 9/10/2017 a carico del Dirigente accompagnatore Bertozzo Graziano; - di confermare la sanzione di 1 punto di penalizzazione nella classifica del Trofeo Regione Veneto 2017/18; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del calciatore Merlin Massimiliano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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