C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/10/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Stanga Vi Est Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 11 del 20/9/2017 –Squalifica sino 31/10/2017 allenatore Menegatti Renato – Campionato Provinciale Juniores

Ricorso A.S.D. Stanga Vi Est Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 11 del 20/9/2017 –Squalifica sino 31/10/2017 allenatore Menegatti Renato – Campionato Provinciale Juniores

La Società A.S.D. Stanga Vi Est ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel C.U. n. 11 del 20/9/2017 e relativa al seguente provvedimento sanzionatorio : - Squalifica a carico dell’allenatore Menegatti Renato fino al 31/10/2017 perché : “durante la partita veniva allontanato in quanto entrava nel terreno di gioco. A fine partita iniziava uno scontro dapprima verbale e poi fisico con il dirigente addetto all’arbitro, minacciandolo pesantemente”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Stanga Vi Est; esaminata la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto che il provvedimento del Giudice di primo grado appare congruo rispetto alla condotta descritta dal direttore di gara con precisione nel suo rapporto; considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Stanga Vi Est; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/10/2017 a carico dell’allenatore Menegatti Renato, - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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