C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/10/2017 – Delibera – A) Ricorso A.S.D. Cosmos Nove Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato della Divisione di Calcio a Cinque n. 16 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, comma 5 CGS gara -Calcio Padova C5 -Cosmos Nove del 22/9/2017; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 9/10/2017 dirigente accompagnatore Pedron Edy – Campionato Calcio a Cinque di Serie C 1

A) Ricorso A.S.D. Cosmos Nove Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato della Divisione di Calcio a Cinque n. 16 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, comma 5 CGS gara -Calcio Padova C5 -Cosmos Nove del 22/9/2017; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 9/10/2017 dirigente accompagnatore Pedron Edy – Campionato Calcio a Cinque di Serie C 1

La Società A.S.D. Cosmos Nove ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo della Divisione Regionale di Calcio a Cinque pubblicate nel C.U. n. 16 del 27/9/2017 e relative a quanto segue : “nell'applicare la sanzione dell’ammonizione è risultato che il giocatore Crestani Matteo nato il 15/08/2000, non risulta tesserato per la società Cosmos Nove”. E B) Ricorso A.S.D. Cosmos Nove Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato della Divisione di Calcio a Cinque n. 16 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, comma 5 CGS gara Cosmos Nove-Calcio Padova C 5 del 23/9/2017; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 9/10/2017 dirigente accompagnatore Venzo Stefano – Campionato Calcio a Cinque Under 21 Maschile La Società A.S.D. Cosmos Nove ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo della Divisione Regionale di Calcio a Cinque pubblicate nel C.U. n. 16 del 27/9/2017 e relative a quanto segue : “si rileva dalla lista giocatori che la società Cosmos Nove ha inserito il giocatore Crestani Matteo nato il 15/08/2000 non in regola con il tesseramento”. Preliminarmente, La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha riunito in un unico giudizio i due ricorsi presentati dalla Società A.S.D. Cosmos Nove e contraddistinti con le lettere A) e B) La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presi in esame i predetti ricorsi presentati dalla A.S.D. Cosmos Nove esaminata la documentazione ufficiale in atti; constatato che da accertamenti è risultato che nell’evadere svariate pratiche di tesseramento la Delegazione Distrettuale di Bassano non ha in un primo tempo convalidato la pratica di tesseramento del calciatore Crestani Matteo (nato il 15/08/2000) inoltrata dall’A.S.D. Cosmos Nove, in quanto nel procedere all’inserimento della matricola del predetto giocatore nel sistema informatico, è stata scambiata con altro giocatore omonimo; accertato quindi che il tesseramento del calciatore Crestani Matteo, nato il 15/8/2000, matricola n. 5236913, è stato convalidato con decorrenza 1/8/2017, viene confermata, conseguentemente la regolarità della sua partecipazione alle gare prese oggi in esame che vengono omologate con il risultato acquisito in campo di : Campionato Calcio a Cinque di Serie C 1 22/9/2017 : Calcio Padova C 5 – Cosmos Nove : 6 – 0 Campionato Calcio a Cinque Under 21 Maschile 23/9/2017 : Cosmos Nove-Calcio Padova C 5 : 2 – 3 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera Ricorso A) - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Cosmos Nove; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S., omologando la gara del 22/9/2017 con il risultato acquisito in campo di Calcio Padova C5 -Cosmos Nove : 6 – 0 del Campionato C 1; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; di annullare la sanzione della inibizione fino al 9/10/2017 a carico del Sig. Pedron Edy; - di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; - essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo. -di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata Ricorso B) - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Cosmos Nove; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S., omologando la gara del 23/9/2017 con il risultato acquisito in campo di Cosmos Nove - Calcio Padova C 5 : 2 – 3 (Campionato Under 21 Regionale) - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; di annullare la sanzione della inibizione fino al 9/10/2017 a carico del Sig. Venzo Stefano; - di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; - essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it