C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Olmi Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 10/11/2017 – Squalifica allenatore Crespan Luca fino al 4-12-2017 – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria
Ricorso A.S.D. Olmi Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 10/11/2017 – Squalifica allenatore Crespan Luca fino al 4-12-2017 – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Olmi ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 39 del 10/11/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica fino al 4/12/2017 a carico dell’allenatore Crespan Luca. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale non prende in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Olmi e lo dichiara inammissibile in quanto la squalifica a carico dell’allenatore Crespan Luca non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di provvedimento non superiore ad un mese. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Olmi; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 4/12/2017 a carico dell’allenatore Crespan Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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