C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/11/2017 – Delibera – Ricorso U.S. S.Marco Verona Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 19 del 2/11/2017 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara S.Marco – Saval Maddalena del 28/10/2017; inibizione fino al 29/11/2017 Dirigente accompagnatore Cappai Massimo – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso U.S. S.Marco Verona Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 19 del 2/11/2017 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara S.Marco – Saval Maddalena del 28/10/2017; inibizione fino al 29/11/2017 Dirigente accompagnatore Cappai Massimo – Campionato Juniores Provinciale

La Società U.S. Marco ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 19 del 2/11/2017 e relativa ai provvedimenti sanzionatori sopra indicati per i seguenti motivi : “esaminato il rapporto di gara, rilevato che la Società San Marco B. Milano ha fatto partecipare un numero di calciatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS infliggendo ai danni della stessa la perdita della gara a tavolino con il risultato di 3-0; inoltre si inibisce il DRA sig. CAPPAI MASSIMO sino al 29/11/2017” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’U.S. S.Marco Verona esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito altresì, l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha fatto pervenire, successivamente, un supplemento di rapporto nel quale ha dichiarato che il giocatore Belotti Leonardo n. 17 della squadra del S.Marco (nato il 3/12/1998) non è entrato in campo e quindi non ha partecipato al gioco;

constatato che, alla luce di quanto precisato dall’arbitro, è risultato che l’U.S. S.Marco ha utilizzato n. 4 giocatori “fuori quota” nel rispetto delle norme vigenti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società U.S. S.Marco Verona; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/1 CGS a carico dell’U.S. S.Marco Verona e di omologare la gara con il risultato acquisito in campo di S.Marco-Saval Maddalena 1-2; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 29/11/2017 a carico del dirigente accompagnatore Cappai Massimo; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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