C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 22/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Indomita Vigodarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 dell’8/11/2017– Inibizione fino al 7/2/2018 Dirigente Libero Alessio – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso A.S.D. Indomita Vigodarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 dell’8/11/2017– Inibizione fino al 7/2/2018 Dirigente Libero Alessio – Campionato Allievi Provinciale

La Società A.S.D. Indomita Vigodarzere ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel C.U. n. 21 dell’8/11/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della inibizione fino al 7/2/2018 assunta nei confronti del dirigente accompagnatore Libero Alessio per i seguenti motivi : “per aver proferito espressioni ingiuriose e intimidatorie nei confronti del direttore di gara. Al provvedimento di espulsione si rifiutava di lasciare la panchina avvicinandosi, invece, con fare minaccioso nei confronti dell'arbitro gridando a voce alta espressioni offensive e razziste. Tale comportamento generava una reazione di ira da parte di un giocatore avversario di origine romena e solo il pronto intervento dell'arbitro evitava di peggiorare la situazione già carica di tensione. Sanzione così determinata tenuto conto del fatto che durante il periodo Natalizio non si svolge alcuna attività agonistica.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Indomita Vigodarzere; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente; sentito altresì, l’arbitro, per le vie brevi il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto del direttore di gara riveste prova piena e privilegiata (cfr. art. 35.1.1. C.G.S.); valutata la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Indomita Vigodarzere; di confermare la sanzione della inibizione fino al 7/2/2018 a carico del dirigente Libero Alessio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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