C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/12/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Ares Calcio Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 17 del 18/10/2017 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato Juniores Provinciale
Ricorso A.S.D. Ares Calcio Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 17 del 18/10/2017 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato Juniores Provinciale
La Società A.S.D. Ares ha presentato ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Verona pubblicata nel C.U. n. 17 del 18/10/2017 per i seguenti motivi : “per comportamento intollerante, da parte di un sostenitore, nei confronti di un calciatore avversario”: La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla A.S.D. Ares Calcio Verona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e nel supplemento, fornendo, peraltro, ulteriori precisazioni concernenti l’episodio contestato; considerato che l’art. 35.1.1. del C.G.S. conferisce al rapporto dell’arbitro prova piena e privilegiata P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Ares Calcio Verona; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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