C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 13/12/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 30/11/2017 –Disputa di due gare a porte chiuse; Squalifica fino al 28/3/2018 allenatore Marini Antonio; Inibizione fino al 28/3/2018 dirigente Bertozzo Graziano – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 30/11/2017 –Disputa di due gare a porte chiuse; Squalifica fino al 28/3/2018 allenatore Marini Antonio; Inibizione fino al 28/3/2018 dirigente Bertozzo Graziano - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Sanguinetto Venera ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 27 del 30/11/2017 con la quale ha inflitto le sanzioni di cui all’oggetto, per i seguenti motivi : - n. 2 gare da disputare a porte chiuse : “perché Il pubblico di casa dal 20' del primo tempo fino a fine gara ha continuato ad insultare con espressioni e manifestazioni discriminatorie l'Arbitro ai sensi dell'art 11 comma 3 CGS”; - Ammenda di € 200,00 a carico della Società : “perché la stessa viene ritenuta responsabile del comportamento gravemente offensivo, discriminatorio e minaccioso mantenuto dai propri giocatori e da alcuni dirigenti nei confronti dell'Arbitro a fine gara”; - Squalifica fino al 28/3/2018 a carico dell’Allenatore Marini Antonio : “per aver mantenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell'Arbitro ai sensi dell'art. 11 comma 2 CGS a fine gara”; - Inibizione fino al 28/3/2018 a carico del Dirigente Bertozzo Graziano : “per aver mantenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell'Arbitro a fine gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Sanguinetto Venera; esaminata la documentazione in atti; sentito l’Avv. Marco Trevisani che ha rappresentato la Società e i Sigg.ri Marini Antonio e Bertozzo Graziano, constatato che il direttore di gara, la cui audizione era fissata per la riunione odierna, ha notiziato la sua impossibilità a partecipare, dichiarando telefonicamente al Rappresentante della’A.I.A., di poter presenziare alla prossima riunione della Corte del 19/12/2017 alle ore 17. L’Avv. Trevisani ha fatto presente che la Società ha già scontato la sanzione della disputa a porte chiuse in occasione di una gara effettuata il 3/12/2017 e che, nel tempo intercorrente per l’adozione da parte della Corte del provvedimento sul reclamo, la Società verrebbe gravemente pregiudicata in quanto la prossima gara da disputare a porte chiuse sarebbe quella del 17/12 p.v. ; l’immediata esecutività del provvedimento obbligherebbe la Società ad adempiere alla sanzione. Ha chiesto pertanto, nelle more dell’audizione del direttore di gara, che la Corte voglia provvisoriamente sospendere l’esecutività della sanzione in oggetto ai sensi dell’art. 22, comma 12 C.G.S. La Corte, vista l’istanza dell’Avv. Trevisani, visto l’art. 22, comma 12 del C.G.S.; ritenuta la necessità di sentire l’arbitro con comparizione personale e non per le vie brevi; considerato che l’audizione dell’arbitro verrà effettuata alla prossima riunione del 19/12 p.v., ritenuto che ricorrono i presupposti di urgenza per la sospensione provvisoria della sanzione della disputa di gare a porte chiuse comminata alla Società ASD Sanguinetto Venera fino all’audizione del direttore di gara P.Q.M. sospende provvisoriamente l’esecutività della sanzione, rinviando la decisione nel merito all’udienza del 19/12 p.v., previa audizione personale del direttore di gara
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