C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 24/01/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Zevio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 10/1/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Pro San Bonifacio-Zevio del 7/1/2018; 1 punto di penalizzazione; inibizione fino al 22.1.2018 Dirigente accompagnatore Brognara Matteo; Ammenda di € 50,00 – Campionato di 1^ Categoria

 

Ricorso A.C. Zevio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 10/1/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Pro San Bonifacio-Zevio del 7/1/2018; 1 punto di penalizzazione; inibizione fino al 22.1.2018 Dirigente accompagnatore Brognara Matteo; Ammenda di € 50,00 - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C. Zevio ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Regionale pubblicate nel C.U. n. 56 del 10/1/2018 e indicate in epigrafe per i seguenti motivi : “perché la Società Zevio al 20' del primo tempo sostituiva il giocatore PACHERA Enrico (anno 1999) con il giocatore GOMIS David Marie (anno 1995) non schierando pertanto fino al 13' del secondo tempo, in cui scendeva in campo il giocatore SCANDOLARA Alessio (anno 2000), alcun giocatore nato dal 01.01.1997 in poi come previsto dal regolamento del campionato di prima categoria”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Zevio; esaminata la documentazione in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha provveduto a rimettere i rapportini relativi alle sostituzioni effettuate dalla Società A.C. Zevio nel corso della partita sopra indicata ed ha, altresì, confermato di essere incorso in un errore materiale nel redigere il rapporto arbitrale, in forza del quale è stata riportata la sostituzione del calciatore della Società Zevio n. 6 Pachera Enrico nato il 29.11.1999, in luogo del calciatore n. 5 PADOVANI Matteo nato il 20.10.1987, effettivamente sostituito al 20’del primo tempo dal calciatore n. 14 Gomis David Marie (nato il 07.03.95); constatato, alla luce di quanto sopra precisato, che l’A.C. Zevio non ha contravvenuto alla disposizione prevista dal Comunicato n. 1 del C.R.V. del 4/7/2017 che stabilisce “che nelle gare dell’attività ufficiale 17/18 le società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno un calciatore nato dall’1/1/1997 in poi”; risultata, quindi, regolare la disputa della gara indicata in oggetto P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Zevio; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. a carico della Soc. Zevio e di omologare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Pro San Bonifacio – Zevio 4 – 0; - di annullare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 22.1.2018 a carico del dirigente accompagnatore Brognara Matteo; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società A.C. Zevio. - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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