C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 31/01/2018 – Delibera – Ricorso S.S. Valdagnovicenza Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 17/1/2018 Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Chiampo-Valdagnovicenza del 13/1/2018; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione fino al 29/1/2018 a carico del dirigente accompagnatore Trevisan Alberto –- Campionato Juniores Regionale

Ricorso S.S. Valdagnovicenza

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 17/1/2018 Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Chiampo-Valdagnovicenza del 13/1/2018; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione fino al 29/1/2018 a carico del dirigente accompagnatore Trevisan Alberto –- Campionato Juniores Regionale

La Società S.S. Valdagnovicenza ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Regionale pubblicate nel C.U. n. 58 del 17/1/2018 e indicate in epigrafe per i seguenti motivi : “rilevato dal rapporto arbitrale che la società del Valdagno Vicenza dal 26º minuto del secondo tempo schierava in campo quattro giocatori nati nel 1998, al contrario di quanto previsto dal regolamento del campionato, pubblicato in CU n.1 del 04/07/2017, visto l'articolo 17 C.G.S.”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla S.S. Valdagnovicenza; esaminata la documentazione in atti; sentito, per le brevi l’arbitro, che ha provveduto a rimettere un supplemento di rapporto con il quale ha riscontrato di essere incorso in un errore materiale nel redigere il rapporto arbitrale e pertanto, rimettendo il predetto, ha provveduto a correggere le sostituzioni effettuate dalle due Società partecipanti nel corso dell’incontro oggi preso in esame; constatato che l’arbitro ha altresì precisato che la Società Valdagnovicenza ha impiegato soltanto tre giocatori “fuori quota”, escludendo che il calciatore n. 17 Lievore Lorenzo, pur essendo elencato nella formazione squadra in qualità di “riserva” sia entrato in campo partecipando al gioco; constatato, alla luce di quanto sopra precisato, che la Società ricorrente non ha contravvenuto alla disposizione prevista dal Comunicato n. 1 del C.R.V. del 4/7/2017 che stabilisce l’impiego di soli “tre giocatori “fuori quota” (nati dall’1/1/1998 in poi) nelle gare dell’attività ufficiale 17/18 del Campionato Juniores Regionale; risultata, quindi, regolare la disputa della gara indicata in oggetto P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società S.S. Valdagnovicenza; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. a carico della S.S. Valdagnovicenza e di omologare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Chiampo-Valdagnovicenza 4 – 3; - di annullare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 29.1.2018 a carico del dirigente accompagnatore Trevisan Alberto; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società S.S. Valdagnovicenza. - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it