C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 31/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Nuovo Monselice Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 31 del 24/1/2018 –Squalifica per tre giornate giocatori De Lorenzis Giulio, Barin Emiliano e Veronese Niccolò; Squalifica fino al 31/1/2018 allenatore Cavazzana Rocco Nicola – Campionato Juniores Provinciale
Ricorso A.S.D. Nuovo Monselice Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 31 del 24/1/2018 –Squalifica per tre giornate giocatori De Lorenzis Giulio, Barin Emiliano e Veronese Niccolò; Squalifica fino al 31/1/2018 allenatore Cavazzana Rocco Nicola - Campionato Juniores Provinciale
La Società A.S.D. Nuovo Monselice Calcio ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicate nel C.U. n. 31 del 24/1/2018 e relative ai seguenti provvedimenti sanzionatori : Squalifica per tre giornate - a carico del giocatore De Lorenzis Giulio : perché “al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, insultava con gravi offese e minacce i giocatori avversari”; - a carico del giocatore Barin Emiliano : perché “al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, insultava con gravi offese e minacce i giocatori avversari”; - a carico del giocatore Veronese Niccolò : perché “al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, insultava con gravi offese e minacce i giocatori avversari”: Squalifica fino al 31/1/2018 -a carico dell’allenatore Cavazzana Rocco Nicola. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso attinente la squalifica a carico dell’allenatore Cavazzana Rocco Nicola, in quanto il provvedimento non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (perché non superiore ad un mese); prese in esame le altre parti del ricorso riguardanti le squalifiche dei calciatori De Lorenzis, Barin e Veronese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha analiticamente spiegato quanto accaduto a fine gara e le modalità con le quali ha esattamente individuato gli autori delle offese, degli insulti e per linguaggio blasfemo nei suoi confronti e degli avversari; tenuto presente che nei giudizi sportivi il rapporto dell’arbitro riveste prova piena ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che i provvedimenti impugnati sono ritenuti congrui rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Nuovo Monselice Calcio; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica dell’allenatore Cavazzana Rocco Nicola; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei calciatori De Lorenzis Giulio, Barin Emiliano e Veronese Niccolò; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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