C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. Croz ZAI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Poltronieri Luca – Campionato di Promozione
Ricorso U.S.D. Croz ZAI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Poltronieri Luca - Campionato di Promozione
La Società U.S.D. Croz Zai ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 64 del 7/2/2018 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per tre giornate assunta nei confronti del giocatore Poltronieri Luca. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Croz Zai, la quale testualmente lamenta quanto segue : “sul Comunicato n. 64 del 7/2/2018 il nostro tesserato Poltronieri Luca è stato espulso per doppia ammonizione, come da regolamento la doppia ammonizione comporta 1 giornata di squalifica e non 3 come riportato nel Comunicato sopra citato, anche perché non ci sono scritte altre ragioni arbitrali; esaminata la documentazione ufficiale in atti ed in particolare il rapporto di gara dell’arbitro, che riporta testualmente quanto segue sotto la voce calciatori espulsi : “al 26’ del secondo tempo il Sig. Poltronieri Luca, n. 4 è stato espulso per doppia ammonizione in quanto protestava per una mia decisione arbitrale urlandomi con ampi gesti << è rigore, fischia! Cosa fai? Hai rovinato una partita>>. Mentre usciva dal terreno di gioco applaudiva in modo ironico e continuava a protestare dicendo : << scandalosi, non sapete arbitrare! Vergognatevi>>. Poi riferendosi al pubblico continuava : << siete una squadra di merda, sapete vincere solo con i rigori !>> “. La Corte Sportiva Territoriale rileva che, alla luce del rapporto arbitrale, appare evidente che il Giudice Sportivo ha correttamente modulato la sanzione rispetto ai fatti riportati e che solo per un mero refuso sul C.U. n. 64 non è stata integralmente riportata la motivazione della sanzione P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Croz Zai; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Poltronieri Luca, così integrando la motivazione del provvedimento : una giornata per doppia ammonizione e due giornate per comportamento oltraggioso nei confronti della classe arbitrale e della squadra avversaria; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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