C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Arsiè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Gorza Marco – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.C. Arsiè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Gorza Marco - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C. Arsiè ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 64 del 7/2/2018 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per tre giornate assunta nei confronti del giocatore Gorza Marco per i seguenti motivi : “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Arsié esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito L’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato la volontarietà del gesto compiuto dal giocatore Gorza; ritenuta, conseguentemente, congrua la sanzione comminata rispetto ai fatti come pacificamente accertati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Arsié - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gorza Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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