C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Pol. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 31/1/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Turrina Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Baciga Fabio – Campionato di 1^
Ricorso A.S.D. Pol. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 31/1/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Turrina Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Baciga Fabio - Campionato di 1^
La Società A.S.D. Pol. Quaderni ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 62 del 31/1/2018 e relative ai seguenti provvedimenti sanzionatori per i seguenti motivi : - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Turrina Alessandro : “una giornata per doppia ammonizione e due giornate perché al termine della gara attendeva il direttore di gara con l’intento di aggredirlo, trattenuto dai suoi compagni e invitato ad entrare nel proprio spogliatoio”. - Squalifica per due giornate a carico del giocatore Baciga Fabio. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame il ricorso dell’ASD Pol. Quaderni nella parte riguardante la squalifica di due giornate nei confronti del giocatore Baciga Fabio, in quanto trattasi di provvedimento sanzionatorio non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; preso in esame il ricorso presentato dalla Società Quaderni per quanto riguarda la squalifica di tre giornate nei confronti del calciatore Turrina Alessandro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il rapporto di gara sia ampiamente dettagliato nel descrivere il comportamento del calciatore Turrina e che il Giudice di primo grado abbia correttamente, sulla base di questo, ricostruito le violazioni ascrivibili al calciatore ed applicato una sanzione ad esse congrua P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Quaderni; - di confermare, perché inoppugnabile, la squalifica per due giornate a carico del giocatore Baciga Fabio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Turrina Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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