C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 21/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 14/2/2018 – Ammenda di € 140,00 alla Società; Squalifica allenatore fino al 19/2/2018 Mazzon Luca; Inibizione fino al 26/2/2018 dirigente Filippi Giuseppe; Squalifica una giornata giocatore Severin Simone – Campionato 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 14/2/2018 – Ammenda di € 140,00 alla Società; Squalifica allenatore fino al 19/2/2018 Mazzon Luca; Inibizione fino al 26/2/2018 dirigente Filippi Giuseppe; Squalifica una giornata giocatore Severin Simone - Campionato 1^ Categoria

La Società A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 66 del 14/2/2018 e relative ai provvedimenti sanzionatori sopra indicati: -Ammenda di € 140,00 a carico della Società : € 70,00 per persone non autorizzate nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro. € 70,00 per insistenti insulti all’arbitro e ai giocatori avversari da parte della tifoseria di casa. -Squalifica allenatore fino al 19/2/2018 Mazzon Luca; -Inibizione fino al 26/2/2018 dirigente Filippi Giuseppe; -Squalifica una giornata giocatore Severin Simone preliminarmente la Corte non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica dell’allenatore Mazzon Luca fino al 19/2/2018 e la inibizione del dirigente Filippi Giuseppe fino al 26/2/2018 trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b) del C.G.S.; preso in esame il ricorso presentato dalla Società Ponte Crepaldo Eraclea nella parte riguardante la squalifica di una giornata irrogata al calciatore Severin Simone, che si afferma non corretta perché il direttore di gara avrebbe dovuto, secondo la reclamante, ammonire il calciatore Zuin Riccardo (n. 7) e non il n. 5 Severin

Simone; sentito in proposito, per le vie brevi, il direttore di gara il quale ha confermato quanto indicato nel referto arbitrale in merito alla doppia ammonizione irrogata al calciatore Severin; escludendo pertanto qualsiasi errore di persona; esaminata altresì la parte riguardante l’applicazione della sanzione dell’ammenda e ritenuta la stessa congrua in base ai fatti riportati dettagliatamente nel rapporto arbitrale; ritenuto, infine, di non poter prendere in esame le ulteriori doglianze contenute nel reclamo in quanto attinenti a valutazioni tecniche di stretta competenza dell’arbitro P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Ponte Crepaldo Eraclea; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 140,00 a carico della Società; - di confermare, perché inoppugnabile, la sanzione della inibizione fino al 26/2/2018 a carico del dirigente Filippi Giuseppe; - di confermare, perché inoppugnabile, la sanzione della squalifica fino al 19/2/2018 a carico della’allenatore Mazzon Luca; - di confermare la squalifica per una giornata a carico del calciatore Severin Simone; di disporre l’addebito della tassa reclamo.

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